COMUNE DI ______________________
Deliberazione n. ____ / 2005
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’eccesso d’illuminazione pubblica e privata esterna determina nella nostra città, oltre ad uno spreco ingente d’energia, una ridotta efficienza del servizio reso, nonché fenomeni di inquinamento luminoso che ostacolano gravemente, tra l’altro, l’osservazione astronomica togliendo dal panorama materiale e culturale la possibilità di visione del cielo, anche con effetti di disturbo psico-fisico ledendo così un diritto naturale della persona;
- oltre il 20/25% dell’energia elettrica impegnata per l’illuminazione esterna viene inutilmente disperso verso l’alto con un dispendio economico annuale ingente e con notevole danno per la ricerca e la cultura astronomica, nonché per l’immagine della città di notte;
- per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione dell’uso, delle forme e del tipo delle sorgenti di luce esterna attraverso:
Ritenuto opportuno che il Comune di ______________________ eserciti un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata;
Valutato positivamente il disegno di legge n° 751 presentato al Senato della Repubblica in data 19 giugno 1996: Misure urgenti in tema di risparmio energetico da uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso, ricognitivo ed ampliativo di norme già vigenti - Legge 9 gennaio 1991, n° 9 e 10, cd. Piano Energetico Nazionale;
VISTO il Regolamento Comunale della città di Civitavecchia "Regolamento per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso", approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Civitavecchia il 25 giugno 1997;
Viste le norme UNI - CEI, gli articoli n° 23, 47 e 51 del Nuovo Codice della Strada e le raccomandazioni per la progettazione di impianti di illuminazione esterna elaborate dalla Società Astronomica Italiana e dall’Unione Astrofili Italiani;
VISTO il presente Regolamento per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna contenente norme per il contenimento del consumo energetico e dell’inquinamento luminoso;
ritenuto detto Regolamento meritevole di approvazione;
DELIBERA
ART. 1 - Il "Regolamento per il miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso" è approvato.
ART. 2 - Entro un mese dalla data di registrazione della presente Delibera presso il CO.RE.CO., il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute opportune.
REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L’ABBATTIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
ART. 1 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Gli impianti di illuminazione pubblica e privata di cui al presente articolo dovranno essere modificati o sostituiti secondo le modalità di seguito esposte:
1.a - Entro 4 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, (2 anni per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all’art. 4), con processo graduale, dovranno essere sostituite tutte le lampade al mercurio dei lampioni stradali e non con lampade al sodio ad alta pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 100 lumen/watt e con potenza nominale minore od uguale a 250 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza fino a 400 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali: incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, fluviali, lagunari.
Sono, altresì, ammesse le lampade al sodio a bassa pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale minore od uguale a 135 W; in deroga possono essere usate lampade al sodio con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali: incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, fluviali, lagunari.
È lasciata libera scelta al soggetto pubblico e/o privato riguardo all’uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione.
1.b - Al rifacimento totale o parziale dell’impianto (3 anni per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all’art. 4), dovranno essere sostituiti o modificati con processo graduale i lampioni, le torri faro, i fari e loro similari con altri aventi caratteristiche "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico" e tecnicamente di seguito definite:
"Sorgenti di luce con fattore G non inferiore a 6,5 a vetri di protezione piatti ad incasso, equipaggiate con lampade al sodio della stessa tipologia di cui al precedente punto 1.a. In particolare, i fari e le torri faro dovranno avere una protezione perimetrale schermante di altezza pari almeno a quella dei fondi piatti prospicienti le lampade e saranno equipaggiati con lampade della stessa tipologia di cui al successivo punto 1.c".
1.c - Entro 4 anni (3 anni per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all’art. 4), con processo graduale dovranno essere sostituiti, modificati o schermati le sorgenti di luce altamente inquinanti quali globi luminosi, lanterne, insegne, fari e torri faro, già funzionanti, in base ai seguenti criteri:
- i globi luminosi dovranno essere sostituiti con nuovi globi dotati di adeguato schermo scuro non riflettente verso l’alto o con nuove lanterne schermate e dotate di schermo riflettente ospitante la lampada opportunamente incassata nello schermo, gli schermi dei globi e delle lanterne dovranno riflettere la luce verso terra. Le insegne dovranno essere dotate di paraluce schermante orizzontale/verticale lungo quanto l’insegna orizzontale stessa e profondo almeno due volte l’insegna stessa o comunque schermate mediante una soluzione architettonica equivalente. Le insegne verticali devono essere dotate di due ulteriori schermi verticali di profondità pari ad almeno due volte l’insegna stessa o comunque schermate mediante una soluzione architettonica equivalente. Sia per i globi che per le lanterne schermati è obbligatorio l’uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui al punto 1.a di potenza minore o uguale a 150 W. Solo per casi particolari interessanti globi schermati o lanterne di piccole dimensioni ed in numero ridotto, come ad esempio per giardini privati, sono ammesse le lampade elettroniche a basso consumo. Le insegne a giorno non dotate di luce propria dovranno essere illuminate dall’alto verso il basso.
- i fari, i proiettori delle torri faro e similari destinati ad illuminare piazzali, monumenti, svincoli stradali e ferroviari, scuole, campi sportivi, ecc. dovranno essere dotati di lampade al sodio di cui al punto 1.a di potenza opportuna, comunque ridotta di almeno il 30% se in sostituzione di lampade al mercurio od alogene, fatta eccezione per i campi sportivi dove è ammesso l’uso di lampade alogene a basso consumo di adeguata potenza.
1.d - Entro 3 anni (2 anni per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all’art. 4),, con processo graduale, i fari, i proiettori delle torri faro e similari, di cui al precedente punto 1.c; i fari simmetrici dovranno essere obbligatoriamente adeguati con una inclinazione dell’asse ottico rispetto alla ortogonale al terreno non superiore a 30° o sostituiti con fari asimmetrici inclinati a 0; i fari asimmetrici in funzione dovranno essere obbligatoriamente adeguati con una inclinazione rispetto alla ortogonale al terreno pari a 0°.
1.e - Per gli edifici e/o monumenti illuminati da fari o similari dovrà essere prevista la tecnica di illuminazione radente dall’alto con lampade di cui al punto 1.a. L’adeguamento dovrà avvenire entro 3 anni (2 anni per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all’art. 4), . È prevista deroga solo per soggetti di particolare pregio architettonico nel quale caso i fasci di luce dovranno rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare.
1.f - Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è vietato l’uso di fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l’alto, quali giostre luminose, ecc.
1.g - Tutti gli impianti di cui al punto 1.b non potranno superare l’intensità luminosa di 0 candele per lumen a 90° ed oltre fatta eccezione per le lanterne, i globi luminosi, i fari, i proiettori delle torri faro per i quali sono ammesse 30 candele per 1000 lumen a 90° e oltre.
1.h - Per gli impianti da rifare totalmente di cui al punto 1.b, al rifacimento diventeranno obbligatori i dispositivi di cui al successivo punto 2.e; per le restanti tipologie d’impianto detti dispositivi sono consigliati.
1.i - Al rifacimento totale o parziale (entro 3 anni per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all’art. 4) le insegne luminose di tipo commerciale, isolate e senza comando manuale, dovranno essere dotate di dispositivi atti a spegnerle alla mezzanotte. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte. Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a: indicazioni stradali, ordine pubblico, giustizia, servizi pubblici e privati tipo ferrovie, porto, religiose, ecc.
ART. 2 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati in fase di progettazione, appalto, esecuzione, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono obbligatorie le seguenti norme:
2.a - È vietato l’uso di lampade al mercurio, agli alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui emissione luminosa copra tutto lo spettro visibile; in deroga sono ammesse le lampade agli alogenuri solo per applicazioni particolari quali i campi sportivi o le lampade elettroniche a basso consumo di cui al punto 2d .
2.b - Tutte le lampade dei lampioni stradali e non dovranno essere al sodio ad alta pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 100 lumen/watt e con potenza nominale minore o uguale a 250 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza fino a 400 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, fluviali, lagunari. Sono, altresì, consigliate le lampade al sodio a bassa pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale minore od uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a bassa pressione con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, fluviali, lagunari.
È lasciata libera scelta al soggetto pubblico e/o privato riguardo all’uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione.
2.c - Tutti i lampioni, le torri faro, i fari e loro similari dovranno avere caratteristiche "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico" come di seguito definite:
"Sorgenti di luce con fattore G non inferiore a 6,5 a vetri di protezione piatti ad incasso, equipaggiate con lampade al sodio di cui al punto 2.b. Le ottiche devono essere montate parallelamente al terreno ed esclusivamente su pali diritti. In particolare le torri faro dovranno avere una protezione perimetrale schermante di altezza pari almeno a quella dei fondi piatti prospicienti le lampade e saranno equipaggiati con lampade della stessa tipologia di cui al precedente punto 1.c".
2.d - È vietato l’uso di sorgenti di luce altamente inquinanti quali globi luminosi, lanterne, insegne luminose con fascio luminoso verso l’alto, ecc.
Sono ammessi globi luminosi dotati di adeguato schermo scuro non riflettente verso l’alto o lanterne schermati dotate di schermo riflettente ospitante la lampada opportunamente incassata nello schermo, gli schermi dei globi e delle lanterne dovranno riflettere la luce verso terra.
Sia per i globi che per le lanterne schermate è obbligatorio l’uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui al punto 1.a di potenza minore o uguale a 150 W. Solo per casi particolari interessanti globi o lanterne schermate di piccole dimensioni ed in numero ridotto, come ad esempio per i giardini privati, sono ammesse le lampade elettroniche a basso consumo.
Sono ammesse le insegne dotate di paraluce schermante orizzontale lungo quanto l’insegna stessa e profondo almeno due volte l’insegna stessa o comunque schermate mediante una soluzione architettonica equivalente. Le insegne verticali devono essere dotate di due ulteriori schermi verticali di profondità pari ad almeno due volte l’insegna stessa o comunque mediante una soluzione architettonica equivalente.. Le insegne a giorno, non dotate di luce propria, dovranno essere illuminate dall’alto verso il basso.
2.e - Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l’inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti, salvo quelli destinati a: ordine pubblico, giustizia, difesa o zone legate alla sicurezza quali incroci stradali, ferrovie, zone portuali, per i quali tale norma è facoltativa, dovranno essere equipaggiati con dispostivi in grado di ridurre, tra il 30 ed il 50 percento, l’intensità della luce emessa dopo le ore 23.00 nel periodo dell’ora solare e dopo le 24.00 nel periodo dell’ora legale, quali:
- orologi o dispositivi notte/mezzanotte;
- cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 W;
- riduttori di flusso luminoso, non applicabili però a lampade al sodio a bassa pressione, per lampade con potenza uguale o superiore a 100 W.
2.f - Per tutti i nuovi impianti illuminanti edifici e/o monumenti è ammessa solo la tecnica di illuminazione radente dall’alto con lampade di cui al punto 1.a. È prevista deroga solo per soggetti di particolare pregio architettonico nel quale caso i fasci di luce dovranno rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare.
2.g - Gli impianti di cui al punto 2.b non potranno superare l’intensità luminosa massima di 0 candele per lumen a 90° ed oltre; sono ammesse 30 candele per 1000 lumen a 90° ed oltre.
2.h - È vietato installare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l’alto quali giostre luminose, ecc.
2.i - Le insegne luminose di tipo commerciale, isolate e senza comando manuale, dovranno essere dotate di dispositivi atti a spegnerle alla mezzanotte. Comunque tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte. Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a: indicazioni stradali, ordine pubblico, servizi pubblici e privati tipo ferrovie, porto, religiose, ecc.
2.l – E’ vietato l’uso di fari simmetrici su palo; è consentito l’uso di fari simmetrici non su palo, con la condizione che l’inclinazione dell’asse ottico sia minore di 30° rispetto all’ortogonale al terreno. I fari singoli o multipli su palo debbono essere obbligatoriamente asimmetrici con una inclinazione dell’asse ottico di 0° rispetto all’ortogonale al terreno. E’ fatta deroga per i campi sportivi dove è ammesso l’uso di fari simmetrici solo laddove non si riescono a coprire delle zone da illuminare tramite i fari asimmetrici.
ART. 3 - Regime autorizzativo.
3a - E’ istituita una commissione costituita da un membro: dell’Ufficio Tecnico del Comune, dell’Ufficio Urbanistico, dell’Associazione______________________; la commissione dovrà esaminare tutti i progetti dei nuovi impianti di illuminazione o la modifica/rifacimento di quelli esistenti ed esprimere, a maggioranza, il parere favorevole/sfavorevole all’Ufficio Tecnico Comunale riguardo il rispetto del regolamento.
3b - Per la realizzazione di nuovi impianti o la modifica/rifacimento di quelli esistenti di cui agli artt. 1 e 2, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare all’Ufficio Tecnico del Comune di ______________________ apposito progetto, redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico, dal quale deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti del presente regolamento.
In sede di rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie, l’Ufficio Tecnico, verificata preventivamente la compatibilità del progetto con le norme del regolamento, esposto il progetto alla commissione e sentito il parere della stessa, dovrà comunicare ai soggetti di cui sopra i vincoli stabiliti dal presente regolamento e dare la concessione/autorizzazione, salvo imporre modifiche nel caso di non rispondenza.
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire all’Ufficio Tecnico competente entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.
ART. 4 - Istituzione zona di rispetto attorno all’Osservatorio astronomico _____________
Viene fissata una zona di rispetto a protezione dell’Osservatorio Astronomico _____________________ sito in Via ________________________
- Comune di _______________________ - delimitata dalle vie (comprese le stesse e le aree che su esse si affacciano): ________________________________________________________________________________________________________________.
Detta zona è evidenziata nell’allegata planimetria.
ART. 5 - Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso.
Per la migliore conversione degli impianti il Comune e, tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dalla Direzione dell’Associazione ______________________ , nonché dalla Commissione Inquinamento Luminoso dell’Unione Astrofili Italiani.
In particolare, l’Associazione ______________________, provvede alla comunicazione all’Ufficio Tecnico e/o al Comando Polizia Municipale di eventuali anomalie riscontrate.
Il controllo dell’applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente Regolamento è demandato al Corpo di Polizia Municipale di propria iniziativa o su segnalazione dell’Ufficio Tecnico comunale o dell’Associazione ______________________.
Il Comune, anche di concerto con l’Associazione ______________________, con la commissione nazionale sull’inquinamento luminoso dell’Unione Astrofili Italiani e/o con altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento; in ogni caso saranno emesse apposite ordinanze per favorire il concreto rispetto di quanto previsto dallo stesso anche in relazione a nuove esigenze manifestatesi.
ART. 6 - Sanzioni e disposizioni finali
6.a - Chi contravviene alle norme degli articoli 1 e 2, incorre nella sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 500.000 (500.000 - 1.000.000 per impianti compresi nell’area di rispetto di cui all’art.4). Se trattasi di giostre luminose roteanti o fasci di luce fissi rivolti verso il cielo, oltre la suddetta sanzione, è d’obbligo spegnere immediatamente l’impianto.
6.b - Chiunque realizza impianti non rispettando l’iter previsto all’art.3 incorre nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 (1.000.000 - 2.000.000 per impianti compresi nell’area di rispetto di cui all’art.4)..
I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal Comune di ______________________ per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento.
Entro un mese dall’approvazione del presente Regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute opportune.