LEGGE REGIONALE DEL LAZIO - Approvata dal Cons. Regi. Lazio il 14 aprile 2000
MISURE PER LA
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO PROVOCATO DAGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
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Art. 1 |
Finalità della legge |
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Art.
2 |
Compiti della Regione |
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Art.
3 |
Compiti delle Province |
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Art.
4 |
Compiti dei Comuni |
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Art.
5 |
Compiti degli Osservatori Astronomici |
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Art.
6 |
Requisiti degli impianti di illuminazione esterna
preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge |
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Art.
7 |
Requisiti dei nuovi impianti di illuminazione
esterna |
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Art.
8 |
Disposizioni relative alle zone tutelate |
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Art.
9 |
Disposizioni finanziarie |
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Art.
10 |
Regime autorizzativo |
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Art.
11 |
Prevenzioni, controlli, diffusione della disciplina
antinquinamento luminoso |
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Art.
12 |
Sanzioni |
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Art.
13 |
Regolamenti comunali sull’illuminazione pubblica
e privata |
Art. 1
Finalità della
Legge
La presente legge ha per finalità la riduzione dei
consumi energetici e dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici
derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo ivi
ricompresi quelli a carattere pubblicitario, la tutela degli Osservatori
Astronomici professionali o non professionali e delle zone loro circostanti
nonché quella di aree naturalistiche e parchi esistenti o di futura
istituzione, il miglioramento dell’illuminazione a terra e della sicurezza,
l’abbattimento dell’abbagliamento ottico degli automobilisti e dei pedoni,
la drastica riduzione dei costi di costruzione, manutenzione ed esercizio degli
impianti di illuminazione, la protezione della flora e della fauna.
Ai fini della presente 1egge viene considerato
"inquinamento luminoso" la rottura dell’equilibrio naturale
giorno/notte e, quindi, ogni forma di irradiazione della luce artificiale, al di
fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo,
oltre angoli di 0° (rispetto al piano di campagna) verso la volta celeste.
Art. 2
Compiti della
Regione
Alla Regione compete:
a) la funzione d'indirizzo, promozione e
coordinamento per le iniziative di aggiornamento scientifico, tecnico e
professionale in collaborazione sia con i vari enti di settore, nei confronti di
tutti i soggetti che hanno competenze e responsabilità nella produzione,
progettazione, realizzazione e
installazione nel settore dall'illuminazione esterna di qualsiasi tipo, sia con
i gestori degli Osservatori astronomici professionali e non e non sia con e le
associazioni di astrofili dislocate sul territorio regionale;
b) L'erogazione di contributi per l'incentivazione
all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica preesistenti nelle zone
indicate dall'Art. 7.8 e, per il resto del territorio regionale, l’erogazione
di contributi ai sensi delle leggi 9/1/91 n. 9 e 9/1/91 n. 10 e di altri
provvedimenti in materia.
c) La modifica dei Capitolati regionali relativi al
settore dell'illuminazione esterna di qualsiasi tipo secondo i criteri dettati
dalla presente legge entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge;
d) L’aggiornamento redazione dell'elenco degli
Osservatori Astronomici (professionali e non professionali) - , allegato 1 alla
presente legge;
e) La redazione’individuazione delle aree
naturalistiche e dei parchi regionali soggetti alla particolare tutela prevista
dalla presente 1egge entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con le associazioni di astrofili dislocate sul
territorio regionale.
Art. 3
Compiti della
Province
Alle Province competono:
a) il controllo sulla corretta applicazione della
presente legge da parte dei Comuni e degli enti o organismi sovracomunali
ricadenti nel loro territorio;
b) la realizzazione di un programma redatto secondo
quanto stabilito dalla presente leggegetto tipo da mettere a disposizione di
tutti i comuni che ne faranno richiesta per la modifica degli impianti di
illuminazione esterna sia pubblica che privata prevista dall'art. 10 8
nell’ambito territoriale delle zone da tutelare;
c) La redazione e la pubblicazione dell'elenco dei
comuni di cui all'art. 78, qualora esista nel loro territorio un Osservatorio
Astronomico da tutelare o altra porzione di territorio soggetta a protezione
secondo quanto indicato dall’art. 1 entro 150 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge; tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del
territorio provinciale purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate.
Art. 4
Compiti dei
Comuni
Ai Comuni competono:
a) le funzioni di controllo sul territorio
dell’applicazione della presente legge da parte di tutti i soggetti pubblici e
privati a mezzo dei Corpi di Polizia Municipale anche su segnalazione degli
Osservatori Astronomici esistenti nei territori tutelati e delle Associazioni di
astrofili dislocate nel territorio.;
b) ADOZIONE OBBLIGATORIA DI REGOLAMENTI AD HOC
(vedere art. 13)
Art. 5
Compiti dei
gestori degli Osservatori astronomici
Ai gestori degli Osservatori Astronomici tutelati
competono:
a) Le funzioni di monitoraggio mappatura
del1'inquinamento luminoso (se necessario anche dì concerto con gli uffici
tecnici dei comuni o altri organismi) dei siti di loro competenza e delle zone
circostanti comprese nella fascia di cui all'art. 8,
b) L'individuazione e la segnalazione degli impianti
di illuminazione esterna non rispondenti ai requisiti previsti all’art. 8
della presente legge e da sottoporre a modifica;
c) La richiesta d'intervento delle autorità
territoriali competenti affinché detti impianti vengano modificati,
sostituiti, spenti disattivati o, comunque, uniformati ai criteri esposti entro
5 anni dall'entrata in vigore della
presente legge e, decorsi questi, improrogabilmente entro 60 giorni dalla
notifica della constatata inadempienza;
d) La funzione di consulenza scientifica per i vari
enti territoriali ai fini di una migliore e puntuale applicazione della presente
legge con particolare riferimento alla redazione dei programmi d'intervento,
volti alla modifica degli impianti preesistenti, previsti dall’art. 8.
Art. 6
Requisiti
degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla
data di entrata in vigore della presente Legge.
Gli impianti di illuminazione pubblica e privata
esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, in caso di
rinnovamento, interventi radicali di manutenzione, sostituzione del corpo
illuminante,….., ricostruzione radicale del corpo illuminante dovranno essere
adeguati alle disposizioni di cui all’art.7 seguente od all’art. 8 se
in aree tutelate.
TrascorsiGli impianti di illuminazione pubblica
particolarmente inquinanti, tipo globi luminosi, fari, ecc, individuati dagli
Uffici Tecnici Comunali, dovranno essere sostituiti con gradualità ed in
relazione alle risorse finanziarie disponibili.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dall’entrata in
vigore della presente Legge, tutte le insegne luminose commerciali delle città
dovranno essere spente alle ore 23 nel periodo di ora solare ed alle oore 24 nel
periodo di ora legale (sono esclusi: il periodo estivo dal 1 Giugno al 31
Agosto, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque
autorizzate dalle Amministrazioni Comunali). Fanno eccezione le insegne
riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o
di esercizi con licenza di apertura notturna.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dall’entrata in
vigore della presente Legge, è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi
rivolti verso l’alto, quali fari "Laser". Entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato
usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l'alto quali giostre
luminose, fari "Laser" o
similari. tutti gli impianti ricadenti nelle aree tutelate dovranno essere
adeguati secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.
Art. 7
Requisiti dei
nuovi impianti di illuminazione esterna
A partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge tutti gli impianti d’illuminazione esterna di qualsiasi tipo
(sia pubblica che privata), ivi ricompresi quelli a carattere pubblicitario,
dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri per consentire la
limitazione dell'inquinamento luminoso e dei fenomeni di abbagliamento nonché
la riduzione dei consumi energetici e dei costi di costruzione, manutenzione ed
esercizio degli impianti di illuminazione.
a) Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto,
la progettazione, degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno
rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l’esercizio e la
manutenzione degli impianti sia riguardo la costruzione. In particolare gli
impianti di illuminazione per esterni, di norma, dovranno essere costruiti sia
su un’unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo sia
con l’ottica di cui alla successiva lettera "e" parallela al
terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti dovranno costituire eccezione
e motivati dal progettista dell’impianto con apposita relazione. I progetti
debbono essere redatti uniformandosi non superando ai valori di illuminamento
(Lux) e luminanza (CdCd/mqMq) stabiliti dalla norma U.N.I. 10439 e sue eventuali
modifiche future ed ai valori previsti alle lettere g, h, i, l, m, del presente
articolo ed alle lettere a, b, c, d dell'art.8..
b. E’ vietato installare sorgenti luminose che
provochino l’abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che
comunque che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo.
c. È vietato l’uso di lampade al mercurio, agli
alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui emissione luminosa copra
tutto lo spettro visibile; in deroga sono ammesse le lampade agli alogenuri solo
per applicazioni particolari quali i campi sportivi, per i faretti delle insegne
a giorno di cui alla lettera fg del presente articolo o per i soggetti di cui
alla lettera mn del presente articolo e lettera f dell’art. 8 o le lampade
elettroniche a basso consumo di cui alla lettera f del presente articolo o per
le lettere f, g, dell'art.8..
d. Tutte le lampade dei lampioni stradali e non,
dovranno essere al sodio ad alta o bassa pressione aventi un’efficienza
luminosa maggiore od uguale a 100 lumenLumen/wattWatt e con potenza nominale
minore o uguale a 250 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza
fino a 400 W laddove esistano condizioni ambientali particolari come incroci
stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali.
Sono, altresì, consigliate le lampade al sodio a bassa pressione aventi
un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza
nominale minore od uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a
bassa pressione con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali
particolari quali incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia,
difesa, zone portuali.
È lasciata libera scelta circa l’uso delle
lampade al sodio a bassa od alta pressione.
e. Tutti Le ottiche dei lampioni, le torri faro, i
fari e loro similari, di cui alla lettera a) del presente articolo, salvo le
eccezioni di cui alla stessa lettera a), dovranno avere caratteristiche
"antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto
consumo energetico" come di seguito definite:
"Sorgenti di luce con fattore G non inferiore a
6,5 a vetri di protezione piatti ad incasso, equipaggiate con lampade al sodio
di cui al precedente punto 2.D.d . In
particolare le torri faro dovranno avere una protezione perimetrale schermante
di altezza pari almeno a quella dei fondi piatti prospicienti le lampade e
saranno equipaggiati con lampade della stessa tipologia di cui alla precedente
lettera d.
f. È vietato l’uso di sorgenti di luce altamente
inquinanti quali ottiche aperte in generale, globi luminosi, lanterne, insegne
luminose con fascio luminoso verso l’alto.
Sono ammessi globi luminosi dotati di adeguato
schermo non riflettente verso l’alto o lanterne schermate dotate di schermo
riflettente ospitante la lampada opportunamente incassata nello schermo, gli
schermi dei globi e delle lanterne dovranno riflettere la luce verso terra.
Sia per i globi che per le lanterne schermate è
obbligatorio l’uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui alla
precedente lettera d di potenza minore o uguale a 150 W. Solo per casi
particolari interessanti sia globi che lanterne schermate di piccole dimensioni
ed in numero ridotto, come ad esempio per i giardini privati, sono ammesse le
lampade elettroniche a basso consumo sono ammesse solo per i globi e le lanterne
schermate di piccole dimensioni ed in numero inferiore od uguale a 10.
.
g) Le insegne pubblicitarie, escluse quelle per uso
specifico ed indispensabili nell'uso notturno, devono essere spente dopo le ore
24; nel caso di esercizi commerciali od altro genere di attività che si
svolgono dopo tale orario, lo spegnimento dovrà coincidere con quello di
chiusura degli stessi.
Le insegne non dotate di luce interna devono essere
illuminate sempre dall'alto verso il basso Sono ammesse le insegne a muro dotate
di paraluce schermante orizzontale lungo quanto l’insegna stessa e profondo
una volta e mezza la profondità dell’insegna stessa o comunque schermate
mediante una soluzione illuminotecnica ed architettonica equivalente. Le insegne
verticali su palo devono essere dotate sia di uno schermo orizzontale che di
schermi verticali di profondità pari alla profondità dell’insegna stessa o
comunque mediante una soluzione illuminotecnica ed architettonica equivalente.
Per schermo si intende anche un elemento edile od altro materiale disaccoppiato
dall’insegna stessa, tipo pensilina, balcone. Le insegne a giorno, non dotate
di luce propria, dovranno essere illuminate dall’alto verso il basso, con una
inclinazione delle ottiche dei faretti non superiore a 30° rispetto
all'ortogonale al terreno.
gh) Impianti di illuminazione con impiego di ottiche
e armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cdCd/klmKlm
a 90° (rispetto all’asse ortogonale al piano di campagna) - 0 cdCd/klmKlm a
95° e oltre;
ih) Impianti di illuminazione con impiego di
lanterne: massima emissione consentita 5
cdCd/klmKlm a 90° - 0 cdCd/klmKlm a 95° e oltre
li) Impianti con ottiche aperte e ornamentali di
qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cdCd/klmKlm a 90° - 5 cdCd/klmKlm
a 100°;
ml) Impianti di illuminazione con impiego di fari
asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima
emissione consentita 10 cdCd/klmKlm a 90° - 0 cdCd/klmKlm a 95° e oltre;
nm) Impianti di illuminazione di facciate di edifici
privati o pubblici: è obbligatoria la tecnica dell’illuminazione radente
dall’alto verso il basso con lampade al soocdio ad alta pressione impiego di
sistemi a emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le
sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cdCd/m² e spegnimento o
riduzione della potenza impegnata, di almeno il 30%, dopo le ore 23 nel periodo
di ora solare e dopo le 24 nel periodo di ora legale. È ammessa l'illuminazione
dal basso verso l'alto solo prevista deroga per soggetti di particolare pregio
architettonico e/o monumenti e/o aree di particolare valore
storico/artistico/architettonico, nel quale caso i fasci di luce dovranno
comunque rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare;
in questo caso sono ammesse le lampade agli alogenuri.
np) Impianti di facciate di edifici o soggetti di
particolare pregio architettonico e/o monumenti e/o aree di particolare valore
storico/artistico/architettonico di particolare e comprovato valore artistico e
monumenti: si osservano le disposizioni di cui al punto mn) con spegnimento o
riduzione di potenza impegnata alle ore 24.
È richiesta espressa autorizzazione del Sindaco in
occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di 30 giorni
all'anno, per l'utilizzazione di detti impianti oltre l’orario indicato.
Nel caso di edifici o monumenti con sagoma irregolare
il flusso diretto verso l’emisfero superiore, e non intercettato dalla
struttura illuminata, non deve superare il 10% del flusso nominale delle
lampade.
Restano ferme le disposizioni relative allo
spegnimento e/o alla riduzione di potenza impegnata di detti impianti dopo gli
orari indicati dal presente punto.
o) Tutte le insegne luminose commerciali della città
dovranno essere spente alla mezzanotte (sono esclusi: il periodo estivo dal 1
Giugno al 31 Agosto, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o
comunque autorizzate dall’Amministrazione Comunale). Fanno eccezione le
insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi
pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.
pq. I fari su palo o su parete debbono essere
asimmetrici e con l’ottica parallela al terreno. E’ ammessa deroga per i
fari simmetrici purché l’ottica abbia un’inclinazione massima di 30°
rispetto al terreno. I campi sportivi e gli stadi devono essere illuminati con
fari asimmetrici con l’integrazione di fari simmetrici inclinati e
direzionali, laddove i fari asimmetrici non riescono ad illuminare a sufficienza
tutta l’area richiesta.
È vietato, per meri fini pubblicitari o di richiamo,
l'uso di giostre luminose, fasci roteanti o fissi tipo "Laser" e
similari di qualsiasi tipo e potenza.
Tutti gli impianti di cui alle lettere g), h), i), e
ll), m) dovranno essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di
ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30% e non superiore al
50%, dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le 24 in quello di ora
legale.
Art. 8
Disposizioni
relative alle aree tutelate
Nelle zone tutelate indicate dalla presente legge e
riportate nella tabella A, fatte salve le disposizioni di cui all'art.7,
dovranno essere rispettati, per gli impianti di illuminazione esterna i seguenti
parametri più restrittivi di quelli previsti all'art. 7 per le aree non
tutelate:
con riferimento alle categorie riportate
all’art. 67.:
b) emissione massima 2 cdCd/klmKlm a 90° - 0 cdCd/klmKlm a 95° e oltre;
c) emissione massima 25 cdCd/klmKlm a 90° - 5
cdCd/klmKlm a 95°
d) emissione massima 0 cdCd/klmKlm a 90° e oltre;
Inoltre:
e) divieto assoluto di illuminare dal basso verso
l'alto con obbligo di spegnimento dopo gli orari indicati. Luminanza massima 1
ecd/mqMq.
f) sono obbligatori sistemi ad emissione
rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con lampade al sodio ad alta
pressione. È ammessa l'illuminazione dal basso verso l'alto solo prevista
deroga per soggetti di particolare pregio architettonico e/o monumenti e/o aree
di particolare valore storico/artistico/architettonico, nel quale caso i fasci
di luce dovranno comunque rimanere almeno un metro al di sotto del bordo
superiore da illuminare; in questo caso sono ammesse le lampade agli alogenuri.
È prevista deroga per soggetti di particolare pregio
architettonico, nel quale caso i fasci di luce dovranno comunque rimanere almeno
un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare; in questo caso sono
ammesse le lampade agli alogenuri. I fasci di luce devono comunque rimanere
entro il perimetro delle superfici illuminate provvedendo allo spegnimento
totale dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le 24 in quello di ora
legale.
g) orario di spegnimento previsto: ore 23 nel periodo
di ora solare e ore 24 in quello di ora legale. Le insegne pubblicitarie,
escluse quelle per uso specifico ed indispensabili nell'uso notturno, devono
essere spente dopo le ore 24; nel caso di esercizi commerciali od altro genere
di attività che si svolgono dopo tale orario, lo spegnimento dovrà coincidere
con quello di chiusura degli stessi.
Le insegne non dotate di luce interna devono essere
illuminate sempre dall'alto verso il basso con una inclinazione delle ottiche
dei faretti non superiore a 30° rispetto all'ortogonale al terreno.
Restano ferme le altre disposizioni dì cui all'art.
7.
Tutti gli impianti di cui ai punti a), b), c) e d)
dovranno essere obbligatoriamente dotati di dispositivi indicati dall'art. 7
per il risparmio energetico ma con orario di applicazione dopo 1le ore 23 e con
l'uso di sole lampade al sodio.
Art. 9
Disposizioni
finanziarie
Per gli interventi previsti dalla presente legge
all’art. 106 è autorizzata la spesa, per Comune, di lire 2500 milioni
per il 1999, 35700 milioni per il 2000 e 4800 milioni per il 2001.
I contributi verranno erogati in favore dei Comuni
ricadenti nelle zone tutelate, in misura non superiore al 50% degli interventi
previsti, per la modifica degli impianti di illuminazione pubblica esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per ottenere detti contributi i comuni presentano
domanda alla Regione entro il 15 febbraio di ogni anno, con l'indicazione degli
interventi da realizzare nonché della relativa spesa.
La suindicata relazione tecnica dovrà riportare
sommariamente i dati relativi alla prevista diminuzione dell'inquinamento
luminoso e dei consumi energetici e dovrà essere preparata in collaborazione
con l'Osservatorio Astronomico territoriale della zona tutelata. o con
l’Associazione locale di astrofili, se esistenti.
Entro 60 giorni dalla data di cui al terzo comma la
Giunta Regionale, acquisito il parere della competente commissione, approva il
riparto dei contributi da erogare sulla scorta delle seguenti priorità:
Art. 10
Regime
autorizzativo
Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale
rifacimento di quelli esistenti i soggetti privati o pubblici devono predisporre
ed inviare all’Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) apposito progetto, conforme
alle norme della presente legge, redatto da professionista abilitato.
L’U.T.C. trasmette copia del progetto
all’Osservatorio astronomico o alle locali associazioni di astrofili, ove
esistenti, per un parere consultivo, che dovrà essere espresso entro 1530 gg.
dall’invio, trascorsi i quali, in caso di mancato riscontro, detto parere dovrà
intendersi favorevole.
Successivamente e comunque non oltre 45 gg. dalla
richiesta l’U.T.C. autorizza o meno l’esecuzione dell’opera. Il diniego
deve essere circostanziatamente motivato.
ART. 11
Prevenzione,
controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso
Per la migliore conversione degli impianti i Comuni
e, tramite essi, qualsiasi altro soggetto, potranno avvalersi della consulenza
tecnica fornita gratuitamente dai gestori degli osservatori astronomici alle
locali associazioni di astrofili, nonché dalla Commissione Inquinamento
Luminoso dell’Unione Astrofili Italiani.
In particolare, i gestori degli osservatori
astronomicile locali Associazioni di astrofili possono provvedere alla
comunicazione all’Ufficio Tecnico e/o al Comando Polizia Municipale di
eventuali anomalie riscontrate.
Il controllo dell’applicazione e del rispetto dei
criteri esposti nella presente legge presente Regolamento è demandato al Corpo
di Polizia Municipale di propria iniziativa o su segnalazione dell’Ufficio
Tecnico Comunale o dei gestori degli Osservatori o delle locali delle
associazioni di astrofili. sopra menzionate.
Il Comune, anche di concerto con i gestori degli
osservatori astronomici e le le Associazioni locali Associazioni di astrofili o
con la Commissione Nazionale Inquinamento Luminoso dell’Unione Astrofili
Italiani e/o con altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed
effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento.
Art. 12
Sanzioni e
disposizioni finali
Il titolare dell’impianto di illuminazione che
contravviene alle norme degli articoli 6, 7 e 8, incorre nella sanzione
amministrativa da Lire 250.000 a Lire 500.000. Se trattasi di giostre
luminose roteanti o fasci di luce fissi rivolti verso il cielo, oltre la
suddetta sanzione, è d’obbligo spengere e disattivare l’impianto all’atto
dell’elevazione del verbale. Tutti gli altri impianti non in regola, debbono
essere messi a norma entro e non oltre 180 gg. dalla data di elevazione del
verbale.
Chiunque progetta e/o realizza impianti
contravvenendo agli artt. 6, 7, e 8 e/o l’iter previsto dall’Art.103,
incorre nella sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 1.000.000,
per ogni punto luce non conforme.
I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dai
Comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri
di cui alla presente legge
Art. 13
Regolamenti
comunali sull’illuminazione pubblica e privata
Entro …. giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i comuni devono predisporre ed approvare appositi
regolamenti tecnici che recepiscano le norme contenute nella presente legge.
Detti
regolamenti saranno immediatamente esecutivi.
I Comuni già dotati di apposito regolamento sull’illuminazione pubblica e privata, laddove lo stesso contenga norme più restrittive rispetto alle previsioni della presente legge, devono applicare queste ultime.