LEGGE REGIONALE DEL LAZIO - Approvata dal Cons. Regi. Lazio il 14 aprile 2000

MISURE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO PROVOCATO DAGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

Art.  1 

Finalità della legge

Art.  2 

Compiti della Regione

Art.  3 

Compiti delle Province

Art.  4 

Compiti dei Comuni

Art.  5 

Compiti degli Osservatori Astronomici

Art.  6 

Requisiti degli impianti di illuminazione esterna preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge

Art.  7 

Requisiti dei nuovi impianti di illuminazione esterna

Art.  8 

Disposizioni relative alle zone tutelate

Art.  9 

Disposizioni finanziarie

Art. 10

Regime autorizzativo

Art. 11

Prevenzioni, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso

Art. 12

Sanzioni

Art. 13

Regolamenti comunali sull’illuminazione pubblica e privata

Art. 1

Finalità della Legge

La presente legge ha per finalità la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo ivi ricompresi quelli a carattere pubblicitario, la tutela degli Osservatori Astronomici professionali o non professionali e delle zone loro circostanti nonché quella di aree naturalistiche e parchi esistenti o di futura istituzione, il miglioramento dell’illuminazione a terra e della sicurezza, l’abbattimento dell’abbagliamento ottico degli automobilisti e dei pedoni, la drastica riduzione dei costi di costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti di illuminazione, la protezione della flora e della fauna.

Ai fini della presente 1egge viene considerato "inquinamento luminoso" la rottura dell’equilibrio naturale giorno/notte e, quindi, ogni forma di irradiazione della luce artificiale, al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, oltre angoli di 0° (rispetto al piano di campagna) verso la volta celeste.

Art. 2

Compiti della Regione

Alla Regione compete:

a) la funzione d'indirizzo, promozione e coordinamento per le iniziative di aggiornamento scientifico, tecnico e professionale in collaborazione sia con i vari enti di settore, nei confronti di tutti i soggetti che hanno competenze e responsabilità nella produzione, progettazione, realizzazione e installazione nel settore dall'illuminazione esterna di qualsiasi tipo, sia con i gestori degli Osservatori astronomici professionali e non e non sia con e le associazioni di astrofili dislocate sul territorio regionale;

b) L'erogazione di contributi per l'incentivazione all'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica preesistenti nelle zone indicate dall'Art. 7.8 e, per il resto del territorio regionale, l’erogazione di contributi ai sensi delle leggi 9/1/91 n. 9 e 9/1/91 n. 10 e di altri provvedimenti in materia.

c) La modifica dei Capitolati regionali relativi al settore dell'illuminazione esterna di qualsiasi tipo secondo i criteri dettati dalla presente legge entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d) L’aggiornamento redazione dell'elenco degli Osservatori Astronomici (professionali e non professionali) - , allegato 1 alla presente legge;

e) La redazione’individuazione delle aree naturalistiche e dei parchi regionali soggetti alla particolare tutela prevista dalla presente 1egge entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con le associazioni di astrofili dislocate sul territorio regionale.

Art. 3

Compiti della Province

Alle Province competono:

a) il controllo sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei Comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio;

b) la realizzazione di un programma redatto secondo quanto stabilito dalla presente leggegetto tipo da mettere a disposizione di tutti i comuni che ne faranno richiesta per la modifica degli impianti di illuminazione esterna sia pubblica che privata prevista dall'art. 10 8 nell’ambito territoriale delle zone da tutelare;

c) La redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni di cui all'art. 78, qualora esista nel loro territorio un Osservatorio Astronomico da tutelare o altra porzione di territorio soggetta a protezione secondo quanto indicato dall’art. 1 entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate.

Art. 4

Compiti dei Comuni

Ai Comuni competono:

a) le funzioni di controllo sul territorio dell’applicazione della presente legge da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a mezzo dei Corpi di Polizia Municipale anche su segnalazione degli Osservatori Astronomici esistenti nei territori tutelati e delle Associazioni di astrofili dislocate nel territorio.;

b) ADOZIONE OBBLIGATORIA DI REGOLAMENTI AD HOC (vedere art. 13)

Art. 5

Compiti dei gestori degli Osservatori astronomici

Ai gestori degli Osservatori Astronomici tutelati competono:

a) Le funzioni di monitoraggio mappatura del1'inquinamento luminoso (se necessario anche dì concerto con gli uffici tecnici dei comuni o altri organismi) dei siti di loro competenza e delle zone circostanti comprese nella fascia di cui all'art. 8,

b) L'individuazione e la segnalazione degli impianti di illuminazione esterna non rispondenti ai requisiti previsti all’art. 8 della presente legge e da sottoporre a modifica;

c) La richiesta d'intervento delle autorità territoriali competenti affinché detti impianti vengano modificati, sostituiti, spenti disattivati o, comunque, uniformati ai criteri esposti entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge e, decorsi questi, improrogabilmente entro 60 giorni dalla notifica della constatata inadempienza;

d) La funzione di consulenza scientifica per i vari enti territoriali ai fini di una migliore e puntuale applicazione della presente legge con particolare riferimento alla redazione dei programmi d'intervento, volti alla modifica degli impianti preesistenti, previsti dall’art. 8.

Art. 6

Requisiti degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge.

Gli impianti di illuminazione pubblica e privata esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, in caso di rinnovamento, interventi radicali di manutenzione, sostituzione del corpo illuminante,….., ricostruzione radicale del corpo illuminante dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui all’art.7 seguente od all’art. 8 se in aree tutelate.

TrascorsiGli impianti di illuminazione pubblica particolarmente inquinanti, tipo globi luminosi, fari, ecc, individuati dagli Uffici Tecnici Comunali, dovranno essere sostituiti con gradualità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, tutte le insegne luminose commerciali delle città dovranno essere spente alle ore 23 nel periodo di ora solare ed alle oore 24 nel periodo di ora legale (sono esclusi: il periodo estivo dal 1 Giugno al 31 Agosto, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque autorizzate dalle Amministrazioni Comunali). Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l’alto, quali fari "Laser". Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l'alto quali giostre luminose, fari "Laser" o similari. tutti gli impianti ricadenti nelle aree tutelate dovranno essere adeguati secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

Art. 7

Requisiti dei nuovi impianti di illuminazione esterna

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti d’illuminazione esterna di qualsiasi tipo (sia pubblica che privata), ivi ricompresi quelli a carattere pubblicitario, dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri per consentire la limitazione dell'inquinamento luminoso e dei fenomeni di abbagliamento nonché la riduzione dei consumi energetici e dei costi di costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti di illuminazione.

a) Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto, la progettazione, degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l’esercizio e la manutenzione degli impianti sia riguardo la costruzione. In particolare gli impianti di illuminazione per esterni, di norma, dovranno essere costruiti sia su un’unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo sia con l’ottica di cui alla successiva lettera "e" parallela al terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti dovranno costituire eccezione e motivati dal progettista dell’impianto con apposita relazione. I progetti debbono essere redatti uniformandosi non superando ai valori di illuminamento (Lux) e luminanza (CdCd/mqMq) stabiliti dalla norma U.N.I. 10439 e sue eventuali modifiche future ed ai valori previsti alle lettere g, h, i, l, m, del presente articolo ed alle lettere a, b, c, d dell'art.8..

b. E’ vietato installare sorgenti luminose che provochino l’abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che comunque che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo.

c. È vietato l’uso di lampade al mercurio, agli alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui emissione luminosa copra tutto lo spettro visibile; in deroga sono ammesse le lampade agli alogenuri solo per applicazioni particolari quali i campi sportivi, per i faretti delle insegne a giorno di cui alla lettera fg del presente articolo o per i soggetti di cui alla lettera mn del presente articolo e lettera f dell’art. 8 o le lampade elettroniche a basso consumo di cui alla lettera f del presente articolo o per le lettere f, g, dell'art.8..

d. Tutte le lampade dei lampioni stradali e non, dovranno essere al sodio ad alta o bassa pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 100 lumenLumen/wattWatt e con potenza nominale minore o uguale a 250 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza fino a 400 W laddove esistano condizioni ambientali particolari come incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali. Sono, altresì, consigliate le lampade al sodio a bassa pressione aventi un’efficienza luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale minore od uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a bassa pressione con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali.

È lasciata libera scelta circa l’uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione.

e. Tutti Le ottiche dei lampioni, le torri faro, i fari e loro similari, di cui alla lettera a) del presente articolo, salvo le eccezioni di cui alla stessa lettera a), dovranno avere caratteristiche "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico" come di seguito definite:

"Sorgenti di luce con fattore G non inferiore a 6,5 a vetri di protezione piatti ad incasso, equipaggiate con lampade al sodio di cui al precedente punto 2.D.d . In particolare le torri faro dovranno avere una protezione perimetrale schermante di altezza pari almeno a quella dei fondi piatti prospicienti le lampade e saranno equipaggiati con lampade della stessa tipologia di cui alla precedente lettera d.

f. È vietato l’uso di sorgenti di luce altamente inquinanti quali ottiche aperte in generale, globi luminosi, lanterne, insegne luminose con fascio luminoso verso l’alto.

Sono ammessi globi luminosi dotati di adeguato schermo non riflettente verso l’alto o lanterne schermate dotate di schermo riflettente ospitante la lampada opportunamente incassata nello schermo, gli schermi dei globi e delle lanterne dovranno riflettere la luce verso terra.

Sia per i globi che per le lanterne schermate è obbligatorio l’uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui alla precedente lettera d di potenza minore o uguale a 150 W. Solo per casi particolari interessanti sia globi che lanterne schermate di piccole dimensioni ed in numero ridotto, come ad esempio per i giardini privati, sono ammesse le lampade elettroniche a basso consumo sono ammesse solo per i globi e le lanterne schermate di piccole dimensioni ed in numero inferiore od uguale a 10.

.

g) Le insegne pubblicitarie, escluse quelle per uso specifico ed indispensabili nell'uso notturno, devono essere spente dopo le ore 24; nel caso di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario, lo spegnimento dovrà coincidere con quello di chiusura degli stessi.

Le insegne non dotate di luce interna devono essere illuminate sempre dall'alto verso il basso Sono ammesse le insegne a muro dotate di paraluce schermante orizzontale lungo quanto l’insegna stessa e profondo una volta e mezza la profondità dell’insegna stessa o comunque schermate mediante una soluzione illuminotecnica ed architettonica equivalente. Le insegne verticali su palo devono essere dotate sia di uno schermo orizzontale che di schermi verticali di profondità pari alla profondità dell’insegna stessa o comunque mediante una soluzione illuminotecnica ed architettonica equivalente. Per schermo si intende anche un elemento edile od altro materiale disaccoppiato dall’insegna stessa, tipo pensilina, balcone. Le insegne a giorno, non dotate di luce propria, dovranno essere illuminate dall’alto verso il basso, con una inclinazione delle ottiche dei faretti non superiore a 30° rispetto all'ortogonale al terreno.

gh) Impianti di illuminazione con impiego di ottiche e armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cdCd/klmKlm a 90° (rispetto all’asse ortogonale al piano di campagna) - 0 cdCd/klmKlm a 95° e oltre;

ih) Impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5

cdCd/klmKlm a 90° - 0 cdCd/klmKlm a 95° e oltre

li) Impianti con ottiche aperte e ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cdCd/klmKlm a 90° - 5 cdCd/klmKlm a 100°;

ml) Impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 10 cdCd/klmKlm a 90° - 0 cdCd/klmKlm a 95° e oltre;

nm) Impianti di illuminazione di facciate di edifici privati o pubblici: è obbligatoria la tecnica dell’illuminazione radente dall’alto verso il basso con lampade al soocdio ad alta pressione impiego di sistemi a emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cdCd/m² e spegnimento o riduzione della potenza impegnata, di almeno il 30%, dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le 24 nel periodo di ora legale. È ammessa l'illuminazione dal basso verso l'alto solo prevista deroga per soggetti di particolare pregio architettonico e/o monumenti e/o aree di particolare valore storico/artistico/architettonico, nel quale caso i fasci di luce dovranno comunque rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare; in questo caso sono ammesse le lampade agli alogenuri.

np) Impianti di facciate di edifici o soggetti di particolare pregio architettonico e/o monumenti e/o aree di particolare valore storico/artistico/architettonico di particolare e comprovato valore artistico e monumenti: si osservano le disposizioni di cui al punto mn) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24.

È richiesta espressa autorizzazione del Sindaco in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di 30 giorni all'anno, per l'utilizzazione di detti impianti oltre l’orario indicato.

Nel caso di edifici o monumenti con sagoma irregolare il flusso diretto verso l’emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, non deve superare il 10% del flusso nominale delle lampade.

Restano ferme le disposizioni relative allo spegnimento e/o alla riduzione di potenza impegnata di detti impianti dopo gli orari indicati dal presente punto.

o) Tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte (sono esclusi: il periodo estivo dal 1 Giugno al 31 Agosto, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque autorizzate dall’Amministrazione Comunale). Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.

pq. I fari su palo o su parete debbono essere asimmetrici e con l’ottica parallela al terreno. E’ ammessa deroga per i fari simmetrici purché l’ottica abbia un’inclinazione massima di 30° rispetto al terreno. I campi sportivi e gli stadi devono essere illuminati con fari asimmetrici con l’integrazione di fari simmetrici inclinati e direzionali, laddove i fari asimmetrici non riescono ad illuminare a sufficienza tutta l’area richiesta.

È vietato, per meri fini pubblicitari o di richiamo, l'uso di giostre luminose, fasci roteanti o fissi tipo "Laser" e similari di qualsiasi tipo e potenza.

Tutti gli impianti di cui alle lettere g), h), i), e ll), m) dovranno essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%, dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le 24 in quello di ora legale.

Art. 8

Disposizioni relative alle aree tutelate

Nelle zone tutelate indicate dalla presente legge e riportate nella tabella A, fatte salve le disposizioni di cui all'art.7, dovranno essere rispettati, per gli impianti di illuminazione esterna i seguenti parametri più restrittivi di quelli previsti all'art. 7 per le aree non tutelate:

con riferimento alle categorie riportate all’art. 67.:

  1. emissione massima 0 cdCd/klmKlm a 90° e oltre;

b) emissione massima 2 cdCd/klmKlm a 90° - 0 cdCd/klmKlm a 95° e oltre;

c) emissione massima 25 cdCd/klmKlm a 90° - 5 cdCd/klmKlm a 95°

d) emissione massima 0 cdCd/klmKlm a 90° e oltre;

Inoltre:

e) divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento dopo gli orari indicati. Luminanza massima 1 ecd/mqMq.

f) sono obbligatori sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con lampade al sodio ad alta pressione. È ammessa l'illuminazione dal basso verso l'alto solo prevista deroga per soggetti di particolare pregio architettonico e/o monumenti e/o aree di particolare valore storico/artistico/architettonico, nel quale caso i fasci di luce dovranno comunque rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare; in questo caso sono ammesse le lampade agli alogenuri.

È prevista deroga per soggetti di particolare pregio architettonico, nel quale caso i fasci di luce dovranno comunque rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare; in questo caso sono ammesse le lampade agli alogenuri. I fasci di luce devono comunque rimanere entro il perimetro delle superfici illuminate provvedendo allo spegnimento totale dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le 24 in quello di ora legale.

g) orario di spegnimento previsto: ore 23 nel periodo di ora solare e ore 24 in quello di ora legale. Le insegne pubblicitarie, escluse quelle per uso specifico ed indispensabili nell'uso notturno, devono essere spente dopo le ore 24; nel caso di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario, lo spegnimento dovrà coincidere con quello di chiusura degli stessi.

Le insegne non dotate di luce interna devono essere illuminate sempre dall'alto verso il basso con una inclinazione delle ottiche dei faretti non superiore a 30° rispetto all'ortogonale al terreno.

Restano ferme le altre disposizioni dì cui all'art. 7.

Tutti gli impianti di cui ai punti a), b), c) e d) dovranno essere obbligatoriamente dotati di dispositivi indicati dall'art. 7 per il risparmio energetico ma con orario di applicazione dopo 1le ore 23 e con l'uso di sole lampade al sodio.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

Per gli interventi previsti dalla presente legge all’art. 106 è autorizzata la spesa, per Comune, di lire 2500 milioni per il 1999, 35700 milioni per il 2000 e 4800 milioni per il 2001.

I contributi verranno erogati in favore dei Comuni ricadenti nelle zone tutelate, in misura non superiore al 50% degli interventi previsti, per la modifica degli impianti di illuminazione pubblica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ottenere detti contributi i comuni presentano domanda alla Regione entro il 15 febbraio di ogni anno, con l'indicazione degli interventi da realizzare nonché della relativa spesa.

La suindicata relazione tecnica dovrà riportare sommariamente i dati relativi alla prevista diminuzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici e dovrà essere preparata in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico territoriale della zona tutelata. o con l’Associazione locale di astrofili, se esistenti.

Entro 60 giorni dalla data di cui al terzo comma la Giunta Regionale, acquisito il parere della competente commissione, approva il riparto dei contributi da erogare sulla scorta delle seguenti priorità:

  1. Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano hanno già approvato Regolamenti provvedimenti in materia di inquinamento luminoso (importo pari al 50% della spesa Regionale autorizzata di cui alla testa del presente articolo);;
  2. Comuni ricadenti nelle zone da tutelare ;(importo pari al 30% della spesa Regionale autorizzata di cui alla testa del presente articolo);
  3. Comuni ricadenti nelle aree naturalistiche o nei parchi indicati dal punto de) dell’art. 2(importo pari al 20% della spesa Regionale autorizzata di cui alla testa del presente articolo);.

Art. 10

Regime autorizzativo

Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale rifacimento di quelli esistenti i soggetti privati o pubblici devono predisporre ed inviare all’Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) apposito progetto, conforme alle norme della presente legge, redatto da professionista abilitato.

L’U.T.C. trasmette copia del progetto all’Osservatorio astronomico o alle locali associazioni di astrofili, ove esistenti, per un parere consultivo, che dovrà essere espresso entro 1530 gg. dall’invio, trascorsi i quali, in caso di mancato riscontro, detto parere dovrà intendersi favorevole.

Successivamente e comunque non oltre 45 gg. dalla richiesta l’U.T.C. autorizza o meno l’esecuzione dell’opera. Il diniego deve essere circostanziatamente motivato.

ART. 11

Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso

Per la migliore conversione degli impianti i Comuni e, tramite essi, qualsiasi altro soggetto, potranno avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dai gestori degli osservatori astronomici alle locali associazioni di astrofili, nonché dalla Commissione Inquinamento Luminoso dell’Unione Astrofili Italiani.

In particolare, i gestori degli osservatori astronomicile locali Associazioni di astrofili possono provvedere alla comunicazione all’Ufficio Tecnico e/o al Comando Polizia Municipale di eventuali anomalie riscontrate.

Il controllo dell’applicazione e del rispetto dei criteri esposti nella presente legge presente Regolamento è demandato al Corpo di Polizia Municipale di propria iniziativa o su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale o dei gestori degli Osservatori o delle locali delle associazioni di astrofili. sopra menzionate.

Il Comune, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e le le Associazioni locali Associazioni di astrofili o con la Commissione Nazionale Inquinamento Luminoso dell’Unione Astrofili Italiani e/o con altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento.

Art. 12

Sanzioni e disposizioni finali

Il titolare dell’impianto di illuminazione che contravviene alle norme degli articoli 6, 7 e 8, incorre nella sanzione amministrativa da Lire 250.000 a Lire 500.000. Se trattasi di giostre luminose roteanti o fasci di luce fissi rivolti verso il cielo, oltre la suddetta sanzione, è d’obbligo spengere e disattivare l’impianto all’atto dell’elevazione del verbale. Tutti gli altri impianti non in regola, debbono essere messi a norma entro e non oltre 180 gg. dalla data di elevazione del verbale.

Chiunque progetta e/o realizza impianti contravvenendo agli artt. 6, 7, e 8 e/o l’iter previsto dall’Art.103, incorre nella sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 1.000.000, per ogni punto luce non conforme.

I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dai Comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge

Art. 13

Regolamenti comunali sull’illuminazione pubblica e privata

Entro …. giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni devono predisporre ed approvare appositi regolamenti tecnici che recepiscano le norme contenute nella presente legge.

Detti regolamenti saranno immediatamente esecutivi.

I Comuni già dotati di apposito regolamento sull’illuminazione pubblica e privata, laddove lo stesso contenga norme più restrittive rispetto alle previsioni della presente legge, devono applicare queste ultime.