LEGGE DELLA REGIONE CAMPANIA - Approvata dal Consiglio Regionale della Campania il 2 luglio 2002

“Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso a tutela dell'ambiente, per il risparmio energetico nelle illuminazioni esterne e per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali”

 

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

l .   La presente legge, considerando il cielo stellato patrimonio naturale da conservare e valorizzare, persegue la finalità di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) e di altre aree naturali protette istituite anche successivamente, di consentire il miglior svolgimento delle attività di ricerca e divulgazione degli osservatori astronomici, professionali e non professionali, nonché di pervenire ad una riduzione dei consumi energetici e di emissioni inquinanti di gas serra con particolare riguardo alla illuminazione pubblica. Per il perseguimento di dette finalità, con la presente legge la Regione prescrive misure per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso e dell’inquinamento ottico sul territorio regionale derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli a carattere pubblicitario.

 

Art. 2

(Definizione)

1 . Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste; per inquinamento ottico si intende qualsiasi illuminazione diretta o indiretta prodotta da impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è richiesto illuminare.

 

Art. 3

(Competenze della Regione)

l . Sono di competenza della Regione:

a)    la predisposizione, l'adozione e l’aggiornamento del Regolamento per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso di cui all'articolo 5;

b)   la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici professionali e non professionali e la individuazione delle relative zone di particolare protezione di cui all'articolo 7;

c)    la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e di altre aree protette istituite in base a leggi regionali, e su proposta di province e comuni;

d)   la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 5;

e)    la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all'articolo 12;

f)    la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell’ambito dell’illuminazione;

g)    il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5.

 

Art. 4

(Competenze dei comuni)

1 . Sono di competenza dei comuni:

a)   l'integrazione dei regolamento edilizio in conformità alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5;

b)   la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

c)   la promozione e l’incentivazione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici professionali e non professionali e con le locali associazioni di astrofili, dell'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna alle norme transitorie di salvaguardia di salvaguardia di cui all'articolo 16 e al Regolamento di cui all’articolo 5;

d)   la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal Regolamento e dalle norme transitorie di salvaguardia di salvaguardia di cui all'articolo 5 e all'art. 16;

e)   gli ulteriori atti eventualmente previsti dall’art. 5 e dall'art. 10;

f)     l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14.

 

Art. 5

(Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)

1 . Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il Regolamento per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso, il quale definisce:

a)     le norme tecniche per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;

b)     le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;

c)     i criteri per l'individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 7, comma 3;

d)     le misure da applicare nelle zone di protezione di cui all'articolo 7, comma 3;

e)     le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);

f)     i termini e i criteri per l'integrazione dei regolamenti edilizi comunali con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.

2 . L’approvazione del Regolamento comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli precedentemente approvati.

3 . Il Regolamento viene aggiornato di norma ogni 3 (tre) anni.

4 . Le modifiche alle norme tecniche del Regolamento di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo sono apportate mediante deliberazione della Giunta Regionale, su proposta della Commissione tecnica di cui al successivo art. 6.

5 . Il Regolamento potrà accogliere e integrare le norme tecniche dettate dal successivo art. 16  contenente norme transitorie di salvaguardia.

6 . Le norme tecniche contenute nell’art. 16 (norme transitorie di salvaguardia) sono considerate le misure minime atte all’efficace contenimento dell’inquinamento luminoso e al risparmio energetico, pertanto il Regolamento non potrà adottare misure meno restrittive.

7 . In difetto di presentazione del Regolamento nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, restano valide le norme transitorie di salvaguardia dettate dal successivo art. 16. Resta salvo l'aggiornamento periodico degli elenchi di cui all'art. 7 della presente legge.

8 . L’articolo 16 (norme transitorie di salvaguardia) cessa di avere efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) del Regolamento regionale di cui al presente articolo.

 

 

Art. 6

(Commissione tecnica)

1 . Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituita, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Commissione tecnica per la redazione e i successivi aggiornamenti del Regolamento di cui al precedente art. 5. Alla Commissione tecnica è demandata, inoltre, l’individuazione delle zone di particolare protezione di cui all’art. 7 comma 1 e dei relativi limiti. 

2 . La Commissione è composta da:

un delegato del Presidente della Regione, con funzioni di presidente;

un funzionario del Settore Ecologia della Regione Campania, con funzioni di segretario;

un funzionario del Settore Tutela Beni Paesistico Culturali ed Ambientali della Regione Campania;

tre rappresentanti delle associazioni degli illuminotecnici;

un rappresentante dell’Ordine degli Architetti esperto in urbanistica;

un rappresentate dell’OAC (Osservatorio Astronomico di Capodimonte);

due rappresentanti delle Associazioni di Astrofili Delegazioni UAI (Unione degli Astrofili Italiani) di cui all'allegato D;

un rappresentante dell’UAI (Unione degli Astrofili Italiani);

un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste e protezioniste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ed operanti in Campania.

3 . La Commissione dura in carica per l' intera legislatura e fino all' insediamento del successivo. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione  è nominata entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

4 . In caso di mancata designazione di parte dei membri, detta Commissione è convocata con i membri già  designati purché  essi siano in numero non inferiore alla metà  più  uno del totale. 

5 . Ai componenti della Commissione compete una indennità forfettaria di L.100.000 per seduta fino ad un massimo di 4 sedute mensili.

 

 

Art. 7

(Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione)

1 . Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, presso il Settore Ecologia della Regione Campania, l'elenco delle aree da sottoporre a particolare protezione, in cui sono indicati:

a)        gli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente legge;

b)        gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione culturale e scientifica di rilevante interesse regionale di cui all'allegato B, che forma parte integrante della presente legge;

c)        i Parchi naturali e le aree protette sottoposte a tutela di cui all’allegato C che forma parte integrante della presente legge.

2 . L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). L'aggiornamento è effettuato ogniqualvolta si renda necessario e, comunque, almeno una volta ogni 2 (due) anni, sentita la competente Commissione tecnica di cui all’art. 6, su proposta, rispettivamente, dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OAC) per gli osservatori astronomici professionali di cui all’allegato A e dell'Unione degli Astrofili Italiani (UAI), attraverso le Associazioni ad essa aderenti in qualità di “Delegazioni” di cui all'allegato D e successivi aggiornamenti, per i siti di osservazione e gli osservatori astronomici non professionali di cui all’allegato B. L'elenco di cui all'allegato C viene automaticamente aggiornato ad ogni nuova istituzione di aree protette. L’elenco di cui all’allegato D viene aggiornato su proposta della UAI.

3 . La Commissione tecnica, sentito anche il parere dei Comuni interessati, dell’OAC e della UAI per il tramite delle proprie Delegazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano Regionale di cui all'articolo 5, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturali protette indicate negli elenchi A, B e C istituiti ai sensi del comma 1 e i relativi limiti. Tale elenco viene adottato mediante delibera della Giunta Regionale e pubblicato sul BURC. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.

4 . La zona di particolare protezione non potrà comunque essere inferiore a quanto disposto dall’articolo 16 comma 1 (norme transitorie di salvaguardia).

 

Art. 8

(Deroghe)

1 . Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge esclusivamente:

a) porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed aerea;

b) gli impianti di illuminazione internalizzati in tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto schermante;

c) gli impianti con massimo sette punti-luce e con emissione non superiore a 1.200 lumen per punto purché il flusso diretto verso l'emisfero superiore non ecceda il 20 percento di quello nominale prodotto dalle lampade;

d) gli impianti per le manifestazioni all’aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto le autorizzazioni di cui al comma 3 del presente articolo, per un limite massimo di 3 (tre) giorni al mese per ogni comune interessato.

2 . E’ fatto divieto di dirigere luci dal basso verso l’alto, di usare giostre luminose o fasci laser diretti verso l’alto o proiettare immagini sul cielo o sul territorio.

3 . Le richieste di deroga per le manifestazioni di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo andranno presentate con un preavviso di 90 giorni all'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) interessato il quale, sentito anche il parere delle locali associazioni di astrofili competenti per territorio, è tenuto entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta ad approvare o a respingere l’istanza.

 

Art. 9

(Contributi regionali ai comuni e alle aree naturali protette)

1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, la Regione concede ai comuni contributi, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, per l'adeguamento alle norme tecniche previste dal regolamento stesso, degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 200 milioni per ogni intervento.

2 . I contributi di cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria:

a) ai comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 hanno già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;

b) ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e 3;

3 . La Regione può concedere contributi agli Enti gestori dei parchi naturali e delle altre aree protette di cui all’art. 7 comma 1 lettera c per la realizzazione degli spazi e per l’acquisto della strumentazione da destinare all’osservazione astronomica di cui all’art. 12 comma 4. Tali contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto, non possono superare il cinquanta percento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non possono essere concessi per un importo superiore a lire 25 milioni per ogni area.

4 . Per ottenere i contributi di cui al comma 1, i comuni e gli enti di cui al comma 3 del presente articolo presentano domanda alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.

5 . Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione, ai fini del riparto dei contributi.

 

Art. 10

(Regime autorizzativo)

1 . Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per esterni o il rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi comprese anche le insegne pubblicitarie, anche al fine dell’adeguamento degli impianti alle norme di cui agli artt. 5 e 16, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare all’U.T.C. (Ufficio Tecnico Comunale) apposito progetto, redatto da professionista abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti della presente legge.

2 . L’UTC entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, autorizza o meno l’esecuzione dell’opera. Il diniego dovrà essere circostanziatamente motivato.

4 . Al termine dei lavori, l’impresa installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire all’Ufficio Tecnico competente entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati dalla presente legge regionale, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.

5 . L’impresa installatrice dovrà rilasciare al committente/appaltante una apposita certificazione di rispondenza delle sorgenti luminose ai criteri indicati dalla presente legge. La certificazione avrà valore legale di corrispondenza  dell’impianto alla presente legge in caso di controllo da parte della Polizia Municipale, onde evitare le sanzioni di cui al seguente art. 14.

6 . Al fine di formulare pareri, i soggetti di cui agli allegati elenchi A, B e D e successive modifiche nonché gli enti preposti alla gestione delle aree protette di cui all’all. C e successive modifiche possono, a richiesta, ottenere copia della documentazione delle autorizzazioni rilasciate dall’UTC e delle relative certificazioni.

 

 

Art. 11

(Monitoraggio)

1 . Il controllo delle certificazioni di conformità dell’esecuzione degli impianti alle norme di cui agli artt. 5 e 16 è affidato all’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAC).

2 . Sono inoltre demandati all’ARPAC:

a) la formulazione di pareri ed indicazioni su richiesta di Enti Pubblici e privati;

b) la raccolta e l’esame della documentazione in merito all’applicazione della presente legge.

 

Art. 12

(Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa

alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)

1 . Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento luminoso e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e prevenzione dell'inquinamento stesso, la Regione provvede ad organizzare campagne promozionali, convegni, e seminari ed a promuovere altre iniziative di carattere divulgativo, anche in collaborazione con i comuni, con gli osservatori astronomici professionali e non professionali, con le associazioni di astrofili attive in Regione con particolare rilievo per le Delegazioni UAI e con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’illuminazione.

2 . Per contribuire alla sensibilizzazione della popolazione alle problematiche relative all’inquinamento luminoso, su richiesta dei responsabili degli osservatori e delle associazioni di astrofili di cui agli allegati A, B e D, in coincidenza con particolari fenomeni astronomici e comunque per non più di 10 giorni all’anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e dell’ordine pubblico, nelle zone di protezione di cui all’art. 7, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

3 . L'elenco aggiornato delle associazioni di astrofili presenti in regione e competenti per territorio viene fornito dalla UAI ai comuni e alle Scuole che ne facciano richiesta e l’attuale è allegato alla presente legge (allegato D).

4 . Gli enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette di cui all’allegato C possono individuare, avvalendosi anche della collaborazione delle locali associazioni di astrofili, nel territorio di loro competenza delle apposite aree, lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di osservazione astronomica. In tali aree verranno istituiti centri visita o centri didattici dotati di strumentazione astronomica per consentire, anche mediante convenzioni con le locali associazioni di astrofili, lo svolgimento di visite guidate, di osservazioni scientifiche, di attività didattiche e di corsi rivolti alle scuole nonché ai visitatori dei parchi. Per l’allestimento di tali aree gli enti gestori delle aree protette potranno richiedere contributi alla Regione secondo le modalità indicate nell’art. 9 comma 4 e succ.

 

Art. 13

(Controllo della Regione)

1 . La Regione, nell'ambito dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali, esercita il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni di cui all’articolo 16 e dal Regolamento di cui all'articolo 5. In particolare, in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini e delle modalità, previsti dal regolamento stesso, per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), il competente organo regionale provvede in via sostitutiva ai sensi della vigente normativa in materia.

 

Art. 14

(Sanzioni)

1 . A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, l'installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione, da parte del comune, delle sanzioni di cui al comma 2.

2 . In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5 e all’articolo 10, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, alle norme tecniche ivi contenute, il comune applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni per impianti fino a 30 punti-luce, da lire 2 milioni a lire 10 milioni per impianti oltre i 30 punti-luce, di lire 3 milioni se la violazione riguarda l’impiego di giostre luminose o fasci laser.

3 . I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo introitati dai comuni, sono prioritariamente impiegati dai comuni stessi per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche dell’articolo 16 e del Regolamento di cui all'articolo 5.

4 . Nel caso la violazione accertata riguardi l’impiego di giostre luminose o fasci laser viene disposto, altresì, il fermo immediato e il sequestro dell’impianto.

5 .  I gestori degli impianti oggetto di sanzione devono provvedere alla messa a norma, nel rispetto dei disposti di cui agli articoli 5, 10 e 16, entro 90 giorni dalla irrogazione della sanzione.

6 . Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche in violazione dell’art. 16 (Disposizioni transitorie).

 

Art. l5

(Disposizioni finanziarie)

1 . Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione 2001 della Regione, denominato: "Interventi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", con lo stanziamento di lire 3 miliardi.

2 . Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo numero ............... del bilancio di previsione del 2001 della Regione.

3 . Per gli esercizi per gli anni successivi, gli stanziamenti saranno determinati in lire 3 miliardi annui.

 

Art. 16

(Disposizioni transitorie - Norme provvisorie di salvaguardia)

1 . In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di cui all’articolo 7 comma 3 sono individuate in chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali e sono pari, rispettivamente, a 15 chilometri per gli osservatori professionali di cui all’allegato A, a 10 chilometri per gli osservatori non professionali e i siti di cui all’allegato B, ai confini amministrativi dei comuni in cui ricadono in tutto o in parte le aree naturali protette di cui all’allegato C. I comuni il cui territorio sia compreso anche solo in parte nelle zone di particolare protezione dovranno estendere le norme tecniche relative a tutto il territorio comunale.

2 . Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 per le zone di particolare protezione di cui all'articolo 7, comma 3 riportate negli allegati A, B e C, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:

a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° ‑ 0 cd/klm a 95° ed oltre;

b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90° ‑ 0 cd/klm a 95° ed oltre;

c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90° ‑ 5 cd/klm a 100°;

d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90° ‑ 0 cd/klm a 95° ed oltre;

e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore 23.00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale;

f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00, ovvero, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune;

g) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00;

h) per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: divieto di illuminazione dal basso verso l’alto;

i) divieto assoluto, per meri fini pubblicitari o di richiamo e se non giustificato da motivi di ordine pubblico, dell'uso di fasci luminosi fissi o roteanti di qualsiasi tipo e potenza o di proiezione di immagini sul cielo o sul territorio.

3 . Tutti gli impianti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto l/w non inferiore a 100 se al sodio, non inferiore a 90 per gli altri tipi. Le lampade ammesse sono quelle al sodio bassa pressione ed alta pressione. Per l’illuminazione degli impianti sportivi e per l’illuminazione monumentale (in casi particolari e motivati con autorizzazione dell’UTC) è consentito l’uso di lampade agli alogenuri; è altresì consentito l’uso di lampade elettroniche a basso consumo per piccoli impianti con al massimo 10 punti luce. E’ vietato l’uso di lampade al mercurio.

4 . Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 7, comma 3, riportate negli allegati A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:

a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;

b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 90° ‑ 0 cd/klm a 95° ed oltre;

c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 90° ‑ 5 cd/klm a 95°;

d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;

e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 24,00 luminanza massima 1 cd/mq;

f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria a sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare;

g) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale;

g)        divieto assoluto, per meri fini pubblicitari o di richiamo e se non giustificato da motivi di ordine pubblico, dell’uso di fasci luminosi fissi o roteanti di qualsiasi tipo e potenza o di proiezioni di immagini sul cielo o sul territorio.

h)       5 . Tutti gli impianti di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l'uso di sole lampade al sodio a bassa pressione od alta pressione ed efficienza luminosa >= 100/Lumen/W.

6 . Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, entro due chilometri in linea d’aria dagli osservatori professionali e non professionali di cui all’articolo 7, comma 1 riportati negli allegati A e B, sono vietate tutte le sorgenti di luce che producano emissioni di luce verso l’alto con l’eccezione di eventuali strutture appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 comma 1 lettera a) della presente legge; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.

7 . Per il progetto di illuminazione di strade con traffico motorizzato possono essere applicati i valori massimi riportati nella norma UNI 10439 Ottobre 1995 recante disposizioni sui “Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato”.

8 . Nel rispetto delle richiamate norme UNI gli impianti di illuminazione stradale dovranno essere realizzati utilizzando lampioni stradali a parabola incassata di tipo schermato. Per gli impianti stradali preesistenti le strutture che andranno soggette ad obsolescenza dovranno essere sostituite con lampioni a parabola incassata di tipo schermato.

9 . Fino alla data di cui al comma 2, nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 3, riportate negli allegati A, B e C, i comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

10 . Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell'articolo 15, previa determinazione con deliberazione di Giunta regionale di specifici criteri e modalità, può concedere contributi per l'adeguamento alle norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti e agli enti di cui all’allegato C per la realizzazione di spazi destinati all’osservazione astronomica.

11 . I contributi di cui al precedente comma 10 sono concessi in via prioritaria:

a)  ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;

b) ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione di cui all'articolo 7, comma 3 e all’articolo 16 comma 1, riportate negli allegati A, B e C.

  

ALLEGATO A - ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI

 

a)     Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli)

 

ALLEGATO B - ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI NON PROFESSIONALI

 

a)     Osservatorio Sociale dell’Unione Astrofili Napoletani - Capodimonte (Napoli);

b)     Osservatorio Sociale “Gian Camillo Gloriosi” - Montecorvino Rovella (Salerno);

 

ALLEGATO C - ELENCO AREE PROTETTE IN CAMPANIA

 

TIPO

DENOMINAZIONE

PROV

PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO

PARCHI NAZIONALI

CILENTO-VALLO DI DIANO

SA

Legge Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95

VESUVIO

NA

Legge Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95

PARCHI  REGIONALI

(previsti dalla legge reg. 33/93)

PARTENIO

AV

Delibera 12/2/99 n. 59

MATESE

CE

Delibera 12/2/99 n. 60

ROCCAMONFINA  FOCE GARIGLIANO

CE

Delibera 12/2/99 n. 61

TABURNO – CAMPOSAURO

BN

Delibera 12/2/99 n. 62

MONTI PICENTINI

SA

AV

Delibera 12/2/99 n.63

CAMPI FLEGREI

NA

D.P.G.R.C. 5569 del 2/6/95

LATTARI

NA

In via di perimetrazione

RISERVE NATURALI REGIONALI

FOCE SELE - TANAGRO

SA

Delibera 12/2/99 n. 64

FOCE VOLTURNO - COSTA LICOLA

CE/NA

Delibera 12/2/99 n. 65

MONTI EREMITA - MARZANO

SA

Delibera 12/2/99 n. 66

LAGO FALCIANO

CE

Delibera 12/2/99 n. 67

RISERVE NATURALI STATALI

CASTELVOLTURNO

CE

D.M.13/7/77

CRATERE DEGLI ASTRONI

NA

D.M. 24/7/87

TIRONE - ALTO VESUVIO

NA

D.M. 29/3/72

VALLE DELLE FERRIERE

SA

D.M. 29/3/72

AREA MARINA PROTETTA

PUNTA CAMPANELLA

NA

D.M. 12/12/97

ALTRE AREE NATURALI PROTETTE

OASI BOSCO DI SAN SILVESTRO

CE

Convenzione 6/2/93

OASI NATURALE M. POLVERACCHIO

CE

Convenzione 28/1/94

PARCO NATURALE DIECIMARE

SA

L.R. n. 45 del 29/5/80

 ALLEGATO D

 ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI ASTROFILI PRESENTI NELLA REGIONE CAMPANIA E TERRITORIO DI COMPETENZA

 1 . Associazioni Delegazioni UAI

      a)      Unione Astrofili Napoletani (UAN) - Napoli - (Napoli – Prov. di Napoli - di Avellino - di Benevento)

b)     Associazione Astrofili I.D.R.A. - Napoli - (Napoli - Provincia di Salerno)

       c)     Centro Astronomico “Neil Armstrong” (CANA) - Salerno  - (Salerno - Provincia di Salerno - Provincia di Avellino)

d)     Associazione Astrofili Aurunca Onlus - Sessa Aurunca - (Caserta - Provincia di Caserta - Provincia di Benevento)