Art.
1
(Finalità
ed ambito di applicazione)
l
. La presente legge, considerando il cielo stellato patrimonio naturale da
conservare e valorizzare, persegue la finalità di tutelare e migliorare
l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette
ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) e
di altre aree naturali protette istituite anche successivamente, di consentire
il miglior svolgimento delle attività di ricerca e divulgazione degli
osservatori astronomici, professionali e non professionali, nonché di
pervenire ad una riduzione dei consumi energetici e di emissioni inquinanti di
gas serra con particolare riguardo alla illuminazione pubblica. Per il
perseguimento di dette finalità, con la presente legge la Regione prescrive
misure per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso e
dell’inquinamento ottico sul territorio regionale derivante dall'uso degli
impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli a
carattere pubblicitario.
Art.
2
(Definizione)
1
. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per inquinamento
luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o
indirettamente verso la volta celeste; per inquinamento ottico si intende
qualsiasi illuminazione diretta o indiretta prodotta da impianti di
illuminazione su oggetti e soggetti che non è richiesto illuminare.
Art.
3
(Competenze
della Regione)
l . Sono di competenza della Regione:
a)
la predisposizione, l'adozione e l’aggiornamento del Regolamento per la
riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso di cui all'articolo 5;
b)
la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici
professionali e non professionali e la individuazione delle relative zone di
particolare protezione di cui all'articolo 7;
c)
la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle aree naturali protette
ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e di altre aree protette istituite
in base a leggi regionali, e su proposta di province e comuni;
d)
la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti
pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dal
regolamento di cui all'articolo 5;
e)
la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla
riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui
all'articolo 12;
f)
la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del
personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con
competenze nell’ambito dell’illuminazione;
g)
il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti
previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5.
(Competenze
dei comuni)
1 . Sono di competenza dei comuni:
a)
l'integrazione dei regolamento edilizio in conformità alle disposizioni
del regolamento di cui all'articolo 5;
b)
la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche
e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento
luminoso;
c)
la promozione e l’incentivazione, anche di concerto con i gestori degli
osservatori astronomici professionali e non professionali e con le locali
associazioni di astrofili, dell'adeguamento della progettazione, installazione e
gestione degli impianti privati di illuminazione esterna alle norme transitorie
di salvaguardia di salvaguardia di cui all'articolo 16 e al Regolamento di cui
all’articolo 5;
d)
la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di
illuminazione esterna dal Regolamento e dalle norme transitorie di salvaguardia
di salvaguardia di cui all'articolo 5 e all'art. 16;
e)
gli ulteriori atti eventualmente previsti dall’art. 5 e dall'art. 10;
f)
l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14.
Art.
5
(Regolamento
regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)
1
. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione
adotta il Regolamento per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento
luminoso, il quale definisce:
a)
le norme tecniche per la progettazione, l'installazione e la gestione
degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
b)
le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla
presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;
c)
i criteri per l'individuazione delle zone di particolare protezione degli
osservatori astronomici di cui all'articolo 7, comma 3;
d)
le misure da applicare nelle zone di protezione di cui all'articolo 7,
comma 3;
e)
le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alle
norme tecniche di cui alla lettera a);
f)
i termini e i criteri per l'integrazione dei regolamenti edilizi comunali
con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.
2
. L’approvazione del Regolamento comporta, quando si tratti di prescrizioni e
vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e
attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli precedentemente
approvati.
3
. Il Regolamento viene aggiornato di norma ogni 3 (tre) anni.
4
. Le modifiche alle norme tecniche del Regolamento di cui al comma 1 lettera a)
del presente articolo sono apportate mediante deliberazione della Giunta
Regionale, su proposta della Commissione tecnica di cui al successivo art. 6.
5
. Il Regolamento potrà accogliere e integrare le norme tecniche dettate dal
successivo art. 16 contenente norme
transitorie di salvaguardia.
6
. Le norme tecniche contenute nell’art. 16 (norme transitorie di salvaguardia)
sono considerate le misure minime atte all’efficace contenimento
dell’inquinamento luminoso e al risparmio energetico, pertanto il Regolamento
non potrà adottare misure meno restrittive.
7
. In difetto di presentazione del Regolamento nei termini di cui al comma 1 del
presente articolo, restano valide le norme transitorie di salvaguardia dettate
dal successivo art. 16. Resta salvo l'aggiornamento periodico degli elenchi di
cui all'art. 7 della presente legge.
8
. L’articolo 16 (norme transitorie di salvaguardia) cessa di avere efficacia
dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
(BURC) del Regolamento regionale di cui al presente articolo.
Art.
6
(Commissione
tecnica)
1
. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituita,
mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Commissione tecnica
per la redazione e i successivi aggiornamenti del Regolamento di cui al
precedente art. 5. Alla Commissione tecnica è demandata, inoltre,
l’individuazione delle zone di particolare protezione di cui all’art. 7
comma 1 e dei relativi limiti.
2
. La Commissione è composta da:
un
delegato del Presidente della Regione, con funzioni di presidente;
un
funzionario del Settore Ecologia della Regione Campania, con funzioni di
segretario;
un
funzionario del Settore Tutela Beni Paesistico Culturali ed Ambientali della
Regione Campania;
tre
rappresentanti delle associazioni degli illuminotecnici;
un
rappresentante dell’Ordine degli Architetti esperto in urbanistica;
un
rappresentate dell’OAC (Osservatorio Astronomico di Capodimonte);
due
rappresentanti delle Associazioni di Astrofili Delegazioni UAI (Unione degli
Astrofili Italiani) di cui all'allegato D;
un
rappresentante dell’UAI (Unione degli Astrofili Italiani);
un
rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste e protezioniste
riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ed operanti in Campania.
3
. La Commissione dura in carica per l' intera legislatura e fino all'
insediamento del successivo. In sede di prima applicazione della presente legge
la Commissione è nominata entro 30
giorni dalla sua entrata in vigore.
4
. In caso di mancata designazione di parte dei membri, detta Commissione è
convocata con i membri già designati
purché essi siano in numero non
inferiore alla metà più uno del totale.
5
. Ai componenti della Commissione compete una indennità forfettaria di
L.100.000 per seduta fino ad un massimo di 4 sedute mensili.
Art.
7
(Elenco
degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare
protezione)
1
. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, presso il Settore
Ecologia della Regione Campania, l'elenco delle aree da sottoporre a particolare
protezione, in cui sono indicati:
a)
gli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A, che
forma parte integrante della presente legge;
b)
gli osservatori astronomici
non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di
divulgazione culturale e scientifica di rilevante interesse regionale di cui
all'allegato B, che forma parte integrante della presente legge;
c)
i Parchi naturali e le aree protette sottoposte a tutela di cui
all’allegato C che forma parte integrante della presente legge.
2
. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta
regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).
L'aggiornamento è effettuato ogniqualvolta si renda necessario e, comunque,
almeno una volta ogni 2 (due) anni, sentita la competente Commissione tecnica di
cui all’art. 6, su proposta, rispettivamente, dell’Osservatorio Astronomico
di Capodimonte (OAC) per gli osservatori astronomici professionali di cui
all’allegato A e dell'Unione degli Astrofili Italiani (UAI), attraverso le
Associazioni ad essa aderenti in qualità di “Delegazioni” di cui
all'allegato D e successivi aggiornamenti, per i siti di osservazione e gli
osservatori astronomici non professionali di cui all’allegato B. L'elenco di
cui all'allegato C viene automaticamente aggiornato ad ogni nuova istituzione di
aree protette. L’elenco di cui all’allegato D viene aggiornato su proposta
della UAI.
3
. La Commissione tecnica, sentito anche il parere dei Comuni interessati,
dell’OAC e della UAI per il tramite delle proprie Delegazioni, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del Piano Regionale di cui all'articolo
5, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di particolare
protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturali protette indicate
negli elenchi A, B e C istituiti ai sensi del comma 1 e i relativi limiti. Tale
elenco viene adottato mediante delibera della Giunta Regionale e pubblicato sul
BURC. Copia della documentazione cartografica è inviata ai comuni interessati.
4
. La zona di particolare protezione non potrà comunque essere inferiore a
quanto disposto dall’articolo 16 comma 1 (norme transitorie di salvaguardia).
Art.
8
(Deroghe)
1
. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge esclusivamente:
a)
porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti e
ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza
della navigazione marittima ed aerea;
b)
gli impianti di illuminazione internalizzati in tettoie, portici, sottopassi,
gallerie e strutture similari con effetto schermante;
c)
gli impianti con massimo sette punti-luce e con emissione non superiore a 1.200
lumen per punto purché il flusso diretto verso l'emisfero superiore non ecceda
il 20 percento di quello nominale prodotto dalle lampade;
d)
gli impianti per le manifestazioni all’aperto e itineranti con carattere di
temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto le autorizzazioni di cui al
comma 3 del presente articolo, per un limite massimo di 3 (tre) giorni al mese
per ogni comune interessato.
2 . E’ fatto divieto di dirigere luci dal basso verso
l’alto, di usare giostre luminose o fasci laser diretti verso l’alto o
proiettare immagini sul cielo o sul territorio.
3 . Le richieste di deroga per le manifestazioni di cui al
comma 1 lettera d) del presente articolo andranno presentate con un preavviso di
90 giorni all'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) interessato il quale, sentito anche
il parere delle locali associazioni di astrofili competenti per territorio, è
tenuto entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta ad approvare o a
respingere l’istanza.
Art.
9
(Contributi
regionali ai comuni e alle aree naturali protette)
1
. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5, la Regione concede ai comuni contributi, nei limiti
dell'apposito stanziamento di bilancio, per l'adeguamento alle norme tecniche
previste dal regolamento stesso, degli impianti pubblici di illuminazione
esterna esistenti a tale data, in misura non superiore al cinquanta per cento
della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire
200 milioni per ogni intervento.
2 . I contributi di
cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria:
a)
ai comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
5 hanno già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;
b)
ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di
particolare protezione individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e 3;
3
. La Regione può concedere contributi agli Enti gestori dei parchi naturali e
delle altre aree protette di cui all’art. 7 comma 1 lettera c per la
realizzazione degli spazi e per l’acquisto della strumentazione da destinare
all’osservazione astronomica di cui all’art. 12 comma 4. Tali contributi,
nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto, non possono superare il
cinquanta percento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non possono
essere concessi per un importo superiore a lire 25 milioni per ogni area.
4
. Per ottenere i contributi di cui al comma 1, i comuni e gli enti di cui al
comma 3 del presente articolo presentano domanda alla Regione entro il 28
febbraio di ogni anno con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché
della relativa spesa.
5
. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
3, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione, ai
fini del riparto dei contributi.
Art.
10
(Regime
autorizzativo)
1
. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per esterni o il
rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi di
illuminazione, ivi comprese anche le insegne pubblicitarie, anche al fine
dell’adeguamento degli impianti alle norme di cui agli artt. 5 e 16, i
soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare all’U.T.C. (Ufficio
Tecnico Comunale) apposito progetto, redatto da professionista abilitato. Dal
progetto deve risultare la rispondenza dell’impianto ai requisiti della
presente legge.
2
. L’UTC entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, autorizza o meno
l’esecuzione dell’opera. Il diniego dovrà essere circostanziatamente
motivato.
4
. Al termine dei lavori, l’impresa installatrice dovrà attestare sotto la
propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire
all’Ufficio Tecnico competente entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati dalla presente
legge regionale, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo
1990, n. 46.
5
. L’impresa installatrice dovrà rilasciare al committente/appaltante una
apposita certificazione di rispondenza delle sorgenti luminose ai criteri
indicati dalla presente legge. La certificazione avrà valore legale di
corrispondenza dell’impianto alla
presente legge in caso di controllo da parte della Polizia Municipale, onde
evitare le sanzioni di cui al seguente art. 14.
6
. Al fine di formulare pareri, i soggetti di cui agli allegati elenchi A,
B e D e successive modifiche nonché gli enti preposti alla gestione delle aree
protette di cui all’all. C e successive modifiche possono, a richiesta,
ottenere copia della documentazione delle autorizzazioni rilasciate dall’UTC e
delle relative certificazioni.
Art.
11
(Monitoraggio)
1
. Il controllo delle certificazioni di conformità dell’esecuzione degli
impianti alle norme di cui agli artt. 5 e 16 è affidato all’Agenzia Regionale
per la protezione dell’ambiente (ARPAC).
2 . Sono inoltre demandati
all’ARPAC:
a)
la formulazione di pareri ed indicazioni su richiesta di Enti Pubblici e
privati;
b)
la raccolta e l’esame della documentazione in merito all’applicazione della
presente legge.
Art.
12
(Divulgazione
delle problematiche e della disciplina relativa
alla
riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso)
1
. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento
luminoso e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e
prevenzione dell'inquinamento stesso, la Regione provvede ad organizzare
campagne promozionali, convegni, e seminari ed a promuovere altre iniziative di
carattere divulgativo, anche in collaborazione con i comuni, con gli osservatori
astronomici professionali e non professionali, con le associazioni di astrofili
attive in Regione con particolare rilievo per le Delegazioni UAI e con gli enti
e le associazioni operanti nel settore dell’illuminazione.
2
. Per contribuire alla sensibilizzazione della popolazione alle problematiche
relative all’inquinamento luminoso, su richiesta dei responsabili degli
osservatori e delle associazioni di astrofili di cui agli allegati A, B e D, in
coincidenza con particolari fenomeni astronomici e comunque per non più di 10
giorni all’anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente
con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e dell’ordine
pubblico, nelle zone di protezione di cui all’art. 7, lo spegnimento integrale
ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione
esterna.
3 . L'elenco
aggiornato delle associazioni di astrofili presenti in regione e competenti per
territorio viene fornito dalla UAI ai comuni e alle Scuole che ne facciano
richiesta e l’attuale è allegato alla presente legge (allegato D).
4
. Gli enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette di cui
all’allegato C possono individuare, avvalendosi anche della collaborazione
delle locali associazioni di astrofili, nel territorio di loro competenza delle
apposite aree, lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di
osservazione astronomica. In tali aree verranno istituiti centri visita o centri
didattici dotati di strumentazione astronomica per consentire, anche mediante
convenzioni con le locali associazioni di astrofili, lo svolgimento di visite
guidate, di osservazioni scientifiche, di attività didattiche e di corsi
rivolti alle scuole nonché ai visitatori dei parchi. Per l’allestimento di
tali aree gli enti gestori delle aree protette potranno richiedere contributi
alla Regione secondo le modalità indicate nell’art. 9 comma 4 e succ.
Art.
13
(Controllo
della Regione)
1
. La Regione, nell'ambito dell'attività di controllo sugli atti degli enti
locali, esercita il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli
adempimenti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni di cui
all’articolo 16 e dal Regolamento di cui all'articolo 5. In particolare, in
caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini e delle modalità, previsti
dal regolamento stesso, per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere e) ed f), il competente organo regionale provvede in via sostitutiva ai
sensi della vigente normativa in materia.
Art.
14
(Sanzioni)
1 . A partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 5, l'installazione o la modifica degli impianti di
illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta
l'applicazione, da parte del comune, delle sanzioni di cui al comma 2.
2
. In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste
dal regolamento di cui all'articolo 5 e all’articolo 10, degli impianti di
illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso, alle norme tecniche ivi contenute, il comune applica la sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni per impianti fino a 30
punti-luce, da lire 2 milioni a lire 10 milioni per impianti oltre i 30
punti-luce, di lire 3 milioni se la violazione riguarda l’impiego di giostre
luminose o fasci laser.
3 . I proventi delle
sanzioni di cui al presente articolo introitati dai comuni, sono
prioritariamente impiegati dai comuni stessi per l'adeguamento degli impianti
pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche dell’articolo 16 e del
Regolamento di cui all'articolo 5.
4
. Nel caso la violazione accertata riguardi l’impiego di giostre luminose o
fasci laser viene disposto, altresì, il fermo immediato e il sequestro
dell’impianto.
5
. I gestori degli impianti oggetto
di sanzione devono provvedere alla messa a norma, nel rispetto dei disposti di
cui agli articoli 5, 10 e 16, entro 90 giorni dalla irrogazione della sanzione.
6 . Le sanzioni di
cui ai commi 1 e 2, si applicano anche in violazione dell’art. 16
(Disposizioni transitorie).
Art.
l5
(Disposizioni
finanziarie)
1
. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge viene
istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione 2001 della Regione,
denominato: "Interventi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento
luminoso", con lo stanziamento di lire 3 miliardi.
2 . Alla relativa
copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal
capitolo numero ............... del bilancio di previsione del 2001 della
Regione.
3 . Per gli esercizi
per gli anni successivi, gli stanziamenti saranno determinati in lire 3 miliardi
annui.
Art.
16
(Disposizioni
transitorie - Norme provvisorie di salvaguardia)
1
. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare
protezione di cui all’articolo 7 comma 3 sono individuate in chilometri di
raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali e sono
pari, rispettivamente, a 15 chilometri per gli osservatori professionali di cui
all’allegato A, a 10 chilometri per gli osservatori non professionali e i siti
di cui all’allegato B, ai confini amministrativi dei comuni in cui ricadono in
tutto o in parte le aree naturali protette di cui all’allegato C. I comuni il
cui territorio sia compreso anche solo in parte nelle zone di particolare
protezione dovranno estendere le norme tecniche relative a tutto il territorio
comunale.
2
. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, per la progettazione,
installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e
privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 per le zone di particolare
protezione di cui all'articolo 7, comma 3 riportate negli allegati A, B e C,
devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:
a) per gli impianti
di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima
emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° ‑ 0 cd/klm a 95° ed oltre;
b) per gli impianti
di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm
a 90° ‑ 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c) per gli impianti
con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione
consentita 35 cd/klm a 90° ‑ 5 cd/klm a 100°;
d) per gli impianti
di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di
qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90°
‑ 0 cd/klm a 95° ed oltre;
e) per gli impianti
di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano
carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di
sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o
le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento o
riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore 23.00
nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale;
f)
per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e
comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui
alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00,
ovvero, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più
di trenta giorni all'anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del
comune;
g) per gli impianti
di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare:
flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura
illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale
fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata
alle ore 24,00;
h)
per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno:
spegnimento alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere
di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all'orario di
chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: divieto di
illuminazione dal basso verso l’alto;
i) divieto assoluto,
per meri fini pubblicitari o di richiamo e se non giustificato da motivi di
ordine pubblico, dell'uso di fasci luminosi fissi o roteanti di qualsiasi tipo e
potenza o di proiezione di immagini sul cielo o sul territorio.
3
. Tutti gli impianti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), devono essere
obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici
in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per
cento dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello
di ora legale e di lampade con rapporto l/w non inferiore a 100 se al sodio, non
inferiore a 90 per gli altri tipi. Le lampade ammesse sono quelle al sodio bassa
pressione ed alta pressione. Per l’illuminazione degli impianti sportivi e per
l’illuminazione monumentale (in casi particolari e motivati con autorizzazione
dell’UTC) è consentito l’uso di lampade agli alogenuri; è altresì
consentito l’uso di lampade elettroniche a basso consumo per piccoli impianti
con al massimo 10 punti luce. E’ vietato l’uso di lampade al mercurio.
4 . Nelle zone di
particolare protezione di cui all'articolo 7, comma 3, riportate negli allegati
A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di
illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:
a) per gli impianti
di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima
emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
b) per gli impianti
di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm
a 90° ‑ 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c)
per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima
emissione consentita 25 cd/klm a 90° ‑ 5 cd/klm a 95°;
d) per gli impianti
di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di
qualsiasi tipo e torri faro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed
oltre;
e) per gli impianti
di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano
carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto
assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle
ore 24,00 luminanza massima 1 cd/mq;
f) per gli impianti
di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore
artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti
con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria a sistemi ad emissione
rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con fasci di luce entro il
perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel
periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale o, qualora ciò
non risulti possibile, flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non
intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del cinque per
cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di
superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie
regolare;
g) per le insegne
pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore
24,00 nel periodo di ora legale;
g)
divieto assoluto, per meri fini pubblicitari o di richiamo e se non
giustificato da motivi di ordine pubblico, dell’uso di fasci luminosi fissi o
roteanti di qualsiasi tipo e potenza o di proiezioni di immagini sul cielo o sul
territorio.
h)
5 . Tutti gli impianti di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), devono
essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il
risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con
l'uso di sole lampade al sodio a bassa pressione od alta pressione ed efficienza
luminosa >= 100/Lumen/W.
6 . Fatto salvo
quanto previsto dal comma 4, entro due chilometri in linea d’aria dagli
osservatori professionali e non professionali di cui all’articolo 7, comma 1
riportati negli allegati A e B, sono vietate tutte le sorgenti di luce che
producano emissioni di luce verso l’alto con l’eccezione di eventuali
strutture appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 comma 1 lettera a)
della presente legge; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito
devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.
7 . Per il progetto
di illuminazione di strade con traffico motorizzato possono essere applicati i
valori massimi riportati nella norma UNI 10439 Ottobre 1995 recante disposizioni
sui “Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato”.
8
. Nel rispetto delle richiamate norme UNI gli impianti di illuminazione stradale
dovranno essere realizzati utilizzando lampioni stradali a parabola incassata di
tipo schermato. Per gli impianti stradali preesistenti le strutture che andranno
soggette ad obsolescenza dovranno essere sostituite con lampioni a parabola
incassata di tipo schermato.
9 . Fino alla data
di cui al comma 2, nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6,
comma 3, riportate negli allegati A, B e C, i comuni promuovono, anche di
concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali
associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di
illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
10 .
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, la Regione, nei limiti dello
stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell'articolo 15,
previa determinazione con deliberazione di Giunta regionale di specifici criteri
e modalità, può concedere contributi per l'adeguamento alle norme della
presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti e agli enti di
cui all’allegato C per la realizzazione di spazi destinati all’osservazione
astronomica.
11 . I contributi di
cui al precedente comma 10 sono concessi in via prioritaria:
a)
ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di
inquinamento luminoso;
b) ai comuni il cui
territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare
protezione di cui all'articolo 7, comma 3 e all’articolo 16 comma 1, riportate
negli allegati A, B e C.
ALLEGATO
A - ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI
a)
Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli)
ALLEGATO B - ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI NON
PROFESSIONALI
a)
Osservatorio Sociale dell’Unione Astrofili Napoletani - Capodimonte
(Napoli);
b)
Osservatorio Sociale “Gian Camillo Gloriosi” - Montecorvino Rovella
(Salerno);
ALLEGATO C - ELENCO AREE
PROTETTE IN CAMPANIA
|
TIPO |
DENOMINAZIONE
|
PROV
|
PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO
|
|
PARCHI
NAZIONALI |
CILENTO-VALLO
DI DIANO |
SA |
Legge
Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95 |
|
VESUVIO |
NA |
Legge
Quadro 394/91 D.P.R. 5/6/95 |
|
|
PARCHI REGIONALI (previsti
dalla legge reg. 33/93) |
PARTENIO |
AV |
Delibera
12/2/99 n. 59 |
|
MATESE |
CE |
Delibera
12/2/99 n. 60 |
|
|
ROCCAMONFINA
FOCE GARIGLIANO |
CE |
Delibera
12/2/99 n. 61 |
|
|
TABURNO
– CAMPOSAURO |
BN |
Delibera
12/2/99 n. 62 |
|
|
MONTI
PICENTINI |
SA AV |
Delibera
12/2/99 n.63 |
|
|
CAMPI
FLEGREI |
NA |
D.P.G.R.C.
5569 del 2/6/95 |
|
|
LATTARI |
NA |
In
via di perimetrazione |
|
|
RISERVE
NATURALI REGIONALI |
FOCE
SELE - TANAGRO |
SA |
Delibera
12/2/99 n. 64 |
|
FOCE
VOLTURNO - COSTA LICOLA |
CE/NA |
Delibera
12/2/99 n. 65 |
|
|
MONTI
EREMITA - MARZANO |
SA |
Delibera
12/2/99 n. 66 |
|
|
LAGO
FALCIANO |
CE |
Delibera
12/2/99 n. 67 |
|
|
RISERVE
NATURALI STATALI |
CASTELVOLTURNO |
CE |
D.M.13/7/77 |
|
CRATERE
DEGLI ASTRONI |
NA |
D.M.
24/7/87 |
|
|
TIRONE
- ALTO VESUVIO |
NA |
D.M.
29/3/72 |
|
|
VALLE
DELLE FERRIERE |
SA |
D.M.
29/3/72 |
|
|
AREA
MARINA PROTETTA |
PUNTA
CAMPANELLA |
NA |
D.M.
12/12/97 |
|
ALTRE
AREE NATURALI PROTETTE |
OASI
BOSCO DI SAN SILVESTRO |
CE |
Convenzione
6/2/93 |
|
OASI
NATURALE M. POLVERACCHIO |
CE |
Convenzione
28/1/94 |
|
|
PARCO
NATURALE DIECIMARE |
SA |
L.R.
n. 45 del 29/5/80 |
ALLEGATO D
1 . Associazioni Delegazioni UAI
a) Unione
Astrofili Napoletani (UAN) - Napoli - (Napoli – Prov. di Napoli - di Avellino
- di Benevento)
b)
Associazione Astrofili I.D.R.A. - Napoli - (Napoli - Provincia di
Salerno)
c) Centro
Astronomico “Neil Armstrong” (CANA) - Salerno
- (Salerno - Provincia di Salerno - Provincia di Avellino)
d) Associazione
Astrofili Aurunca Onlus - Sessa Aurunca - (Caserta - Provincia di Caserta -
Provincia di Benevento)