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INQUINAMENTO LUMINOSO
La Tutela Normativa contro
l'inquinamento luminoso
in Italia
del Dr. Pasquale Ago
INTRODUZIONE
In questo lavoro intendo esaminare una nuova forma di tutela normativa e precisamente quella contro l'inquinamento luminoso.
Si tratta di una forma di inquinamento "subdola", in quanto difficilmente percepibile per i non addetti ai lavori. Non per questo, però, va sottovalutato, anche per i suoi notevoli risvolti economici.
Nel nostro sistema legislativo aumenta velocemente il numero delle leggi (regionali ma anche i regolamenti comunali e norme Uni) sull'argomento, senza dimenticare che già da tre legislazioni viene presentato in Parlamento un disegno di legge sull'argomento.
Ciò premesso, nella prima parte di questo studio cercherò di illustrare brevemente le caratteristiche di questa nuova forma di inquinamento e nella seconda parte esaminerò in dettaglio la normativa in materia.
CAP I - L'INQUINAMENTO LUMINOSO
PREMESSA
I raggi luminosi (fotoni od onde elettromagnetiche), emessi dalle fonti luminose artificiali quali: i lampioni stradali, le torri faro, i globi, le insegne, ecc., diretti verso il cielo, danno luogo all'inquinamento luminoso, cioè alla rottura dell'equilibrio naturale luce/buio.
Una qualsiasi civiltà extraterrestre che osservasse il nostro pianeta scoprirebbe che esso è abitato notando l'irradiazione luminosa notturna.
L'effetto più immediato attribuibile all'inquinamento luminoso è l'azione di "oscuramento" della visione notturna del cielo, come può essere facilmente riscontrato osservando il cielo di notte dalle nostre città.
Con un tale cielo, senza neanche una stellina visibile, i nostri avi non avrebbero scoperto nulla; invece gli antichi popoli d'oriente del primo millennio avanti Cristo, (Caldei, Babilonesi, Greci), posero le basi dell'astronomia proprio grazie al cielo limpido e nero, trasferendo così le loro conoscenze a Copernico, Keplero e Galileo.
Lontani sono quei tempi e l'uomo moderno, guidato dalla sua cecità, illumina a giorno le città perché ha paura del buio.
Sembrerà strano ma è stata creata una "notte diurna" con uno "spreco energetico alle stelle".
La situazione migliora leggermente uscendo dagli agglomerati urbani, ma anche in piena campagna si nota una campana luminosa che, mescolandosi all'orizzonte con l'inquinamento atmosferico, toglie alla visuale il suo antico splendore.
I grandi osservatori astronomici sono posti nelle poche zone buie del pianeta, come le Ande Cilene o le isole Canarie (dove è situato il telescopio nazionale Galileo) o addirittura nello spazio (telescopio spaziale "Hubble").
Ma non si possono tralasciare le conseguenze economiche dell'inquinamento luminoso e, posto che molto spesso i nostri governanti sono sordi ai problemi ambientali ma non lo sono rispetto a quelli economici, ecco dunque che tale aspetto acquisisce un'importanza fondamentale nel discorso che ci accingiamo a fare.
EFFETTI SULL'UOMO E SULL'AMBIENTE
L'inquinamento luminoso ha molteplici effetti negativi sull'uomo e sul mondo che lo circonda, di tipo:
a) culturale - la cultura popolare del cielo è ormai ridotta ad eventi particolari di tipo astronautico; perdendo il contatto diretto con il cielo l'uomo si è impoverito rispetto alle culture millenarie degli antichi popoli orientali; la differenza è esattamente la metà: gli antichi vedevano a 360 gradi, noi a 180 gradi, mancandoci la visione aerale. A titolo di esempio si pensi che gran parte degli scolari vedono le costellazioni celesti solo sui libri di scuola, e gli abitanti delle grandi città non hanno mai visto una stella. Si pensi che la notte successiva all'ultimo grande terremoto che colpì la città di "Los Angeles", una miriade di chiamate intasò i centralini telefonici degli istituti scientifici della "California" per sapere che cosa fosse accaduto in cielo. In realtà si trattava solo del fatto che la momentanea sospensione di energia elettrica in molte zone della città e la parziale distruzione di molti impianti di illuminazione avevano reso visibili ai cittadini quel cielo stellato che i più non avevano mai visto.
Ormai sembra che l'uomo pascoli, la sua vista è rivolta sempre a terra.
b) artistico - passeggiando nei centri storici delle città o nelle loro zone artistiche si noterà come l'uomo, con una illuminazione cervellotica, riesca a deturpare tanta bellezza, studiata e realizzata con abnegazione dagli artisti; luci e poi luci, fari che illuminano a giorno le piazze. In molte città, negli ultimi anni, sono stati installati degli orrendi impianti di illuminazione, spesso rivolti verso il cielo, deturpando così i già degradati centri storici. L'illuminazione delle zone artistiche e dei centri storici deve essere mirata e deve integrarsi con l'ambiente circostante in modo che le sorgenti illuminanti diffondano i raggi luminosi in maniera soffusa o come si suol dire " a raso " dall'alto verso il basso, così da mettere in risalto le bellezze dei monumenti;
c) scientifico - dell'effetto scientifico già si è accennato; si pensi che, causa l'inquinamento luminoso, gli astronomi sono stati costretti ad inviare un telescopio in orbita attorno alla Terra per scrutare i confini dell'universo; con la spesa sostenuta si sarebbero potuti costruire almeno 100 osservatori astronomici sul nostro pianeta. Per non parlare del danno ricevuto dagli astrofili (amanti del cielo o astronomi dilettanti), che per osservare il cielo sono diventati esuli della notte;
d) ecologico - l'illuminazione notturna ha sicuramente un effetto negativo sull'ecosistema circostante, flora e fauna vedono modificati il loro ciclo naturale "notte - giorno".
Il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte può subire alterazioni dovute proprio ad intense fonti luminose che, in qualche modo, "ingannano" il normale oscuramento. Per fare altri esempi, si pensi alle migrazioni degli uccelli che si svolgono ciclicamente secondo precise vie aeree e che possono subire "deviazioni" proprio per effetto dell'intensa illuminazione delle città. Negli Stati Uniti in un parco pubblico illuminato a giorno, alcuni orsi hanno distrutto i vari lampioni in quanto "fastidiosi" per il riposo di questi simpatici animali.
e) fisico e psicologico - nell'uomo i riflessi sono metabolici e psichici; la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo provoca "disturbi della personalità "; quante persone di notte, nella propria casa, per riposare sono costrette a chiudere completamente le serrande? Oltre che dal rumore e dall'inquinamento atmosferico, l'uomo deve difendersi dalla luce "amica".
Riflettiamo un attimo e immaginiamoci le serate di 2000 anni fa, avvolte dal silenzio, dall'aria pura e dal buio;
f) risparmio energetico - una razionalizzazione degli impianti di illuminazione, una ottimale scelta del tipo di lampade (ad alta efficienza e basso consumo), la schermatura delle stesse, l'illuminazione a raso, porterebbero ad una migliore qualità della vita ed ad un notevole risparmio energetico.
Riferendoci alla nostra nazione citiamo ad esempio: l'illuminazione stradale, le torri luminose illuminanti gli snodi stradali - ferroviari - portuali, gli impianti sportivi, gli impianti industriali, le insegne luminose, le discoteche con giostre luminose e raggi che arrivano ad altezze di decine di chilometri, ecc.
Leggendo i dati stimati dalla Commissione Inquinamento Luminoso dell'UAI (Unione Astrofili Italiani) si evince che il potenziale risparmio energetico in Italia ammonterebbe ad una cifra compresa fra i 350 ed i 500 miliardi di lire all'anno; secondo altri dati, sempre dell'UAI, l'energia luminosa dispersa direttamente nello spazio (escluso il flusso riflesso dal suolo) per una cittadina di 50.000 abitanti (simile a Caserta) è pari a 1.576.000 Kwh, quindi in prima approssimazione si può stimare che in tutta la nazione (meno di 60.000.000 di abitanti) l'energia dispersa sia di 1.891.000.000 di Kwh. Considerando poi che il rendimento delle linee elettriche di trasmissione, di distribuzione e delle centrali termoelettriche sia pari al 35 %, possiamo calcolare la quantità di calore necessaria per produrre l'energia elettrica dissipata in 10.000 Kcal/Kg e la quantità di combustibile in Kg da bruciare per produrre l'energia elettrica dispersa verso il cielo in 464.645 tonnellate.
Leggendo un altro studio innovativo, diretto dall'Ing. Carlo Rossi, si evince che nel caso di un drastico abbattimento dell'inquinamento luminoso (cosa che si verificherebbe se tutte le Regioni si dotassero di leggi ad hoc e se venisse approvata la legge guida nazionale), non si immetterebbero nell'atmosfera 1.356.000 tonnellate di anidride carbonica annue, riuscendo nel contempo a non bruciare sia il combustibile, con la diminuzione della bolletta petrolifera nazionale di 77 miliardi di lire all'anno, sia 1.480.000 tonnellate di ossigeno. Proiettando poi tali stime a tutta la popolazione terrestre, si avrebbe una riduzione dell'emissione di anidride carbonica pari a circa 35 milioni di tonnellate annue.
E' emblematico vedere che una superpotenza come gli U.S.A. sia pronta a sacrificare gli accordi di Kyoto a causa della "crisi energetica", che potrebbe in parte essere superata proprio con un più oculato utilizzo delle risorse ambientali esistenti. Di tutto ciò, l'inquinamento luminoso rappresenta in illuminante esempio.
Credo che questi dati siano molto significativi e possano essere presi come indicatori dello spreco energetico da inquinamento luminoso di una nazione moderna e sviluppata come la nostra.
Sarebbe bene che le Amministrazioni regolamentassero l'emissione luminosa ed i proprietari o i gestori delle fonti sopra citate, siano essi pubblici o privati, avviassero uno studio di dettaglio dei loro impianti luminosi, correggendo gli errori di progettazione. Si potrebbe così risparmiare danaro, migliorando la qualità della vita e dell'ambiente circostante.
Segue - COME RISOLVERE IL PROBLEMA ?
L'inquinamento luminoso è un problema risolvibile e su questo gli esperti non hanno dubbi. E' possibile ridurre l'emissione luminosa verso il cielo, e quindi il consumo energetico, modificando gli impianti esistenti. In primo luogo è necessario modificare le lampade; oggi quasi tutti gli impianti di illuminazione pubblica utilizzano i vapori di mercurio e gli alogenuri. Si tratta di lampade che hanno una bassa efficienza luminosa ed emettono radiazioni anche molto pericolose (come le lampade ai vapori di mercurio). Alcuni studiosi americani hanno rilevato che tale tipo di lampada può addirittura provocare un aumento dell'incidenza di alcuni tipi di cancro, in particolare nelle persone che vivono a pochi metri di distanza dalle fonti luminose. Il primo passo, dunque, consiste nella sostituzione di tutte le lampade con altre al sodio; in particolare, per i centri storici quelle ad alta pressione e per le strade a medio/alta percorrenza quelle a bassa pressione. Senza scendere nel dettaglio tecnico, queste lampade hanno il più elevato grado di efficienza luminosa (ciò vuol dire che a parità di watt illuminano di più e meglio), hanno una durata tripla rispetto alle altre ed emettono radiazioni non nocive. Ma gli interventi non si limitano alle lampade; innanzitutto bisogna ridurre l'emissione in watt ai livelli necessari ed in questo le leggi devono predisporre i limiti. Bisogna poi modificare i pali ed i lampioni. Per l'illuminazione delle strade è necessario installare pali diritti e non ricurvi e lampioni posti a 90° rispetto agli stessi (quindi in parallelo al terreno); in ogni caso, per le strade più grandi e larghe, è possibile inclinare un po' verso l'alto il lampione (ciò per allargare il raggio del fascio luminoso) ma nei limiti consentiti dalla legge. E' poi necessario sostituire il coprilampada prismatico, oggi in uso, con il coprilampada cute-off (cioè a superficie piana, non sporgente dalla lampada e con materiale che filtra le radiazioni nocive). Altro intervento già utilizzato da molte città è quello della riduzione dopo un certo orario della quantità di lampioni in funzione (ad esempio dopo le 24 d'inverno e l'una d'estate e nei giorni festivi, si spegne il 50 % degli impianti).
Nel contesto urbano, laddove gli impianti devono rispondere anche a requisiti estetici, il rimedio consiste nella sostituzione delle lampade e nella riduzione dell'emissione in watt (vedi sopra) ed inoltre nella schermatura dell'impianto. La schermatura si ottiene adottando vetrini filtranti, chiudendo le finestre di luce dirette verso l'alto ed incassando le lampade nella parte superiore del lampione stesso. Inoltre, anche in tale contesto si può adottare la tecnica dello spegnimento parziale a tempo.
In ogni caso, le principali ditte di illuminotecnica hanno già costruito impianti che rispondono ai requisiti di cui sopra e pubblicato manuali illustrativi che consentono facilmente agli amministratori volenterosi di adottarli. Ma passiamo agli effetti di questi interventi.
L'illuminazione è praticamente migliore di quella precedente, le strade restano sicure e gli occhi non vengono abbagliati.
Non ci sono radiazioni nocive e quindi gli effetti psicofisici sono molto inferiori se non addirittura inesistenti.
Sul piano dei costi, possiamo generalizzare affermando che da studi di settore si evince che l'adeguamento degli impianti porta ad una spesa che viene ammortizzata in circa tre anni, con il risparmio ottenuto, e che il risparmio arriva fino al 40% rispetto al periodo precedente gli interventi. Ciò può voler dire, per una media città (come Caserta ad esempio), risparmiare 250/350 milioni di lire l'anno, soldi che potranno essere investiti in altri settori.
Infine l'emissione luminosa verso il cielo scende a valori inferiori all'1%, con evidenti effetti positivi sul piano educazionale e scientifico.
CONCLUSIONI
Leggendo il paragrafo precedente è davvero difficile trovare un motivo per non cercare di risolvere il problema; ciò nonostante, solo poche città hanno adeguato i propri impianti e ciò è avvenuto soprattutto laddove esistevano associazioni astrofili oppure Osservatori Astronomici. Vista la incessante crescita dell'inquinamento luminoso, solo con uno sforzo comune si riuscirà a tamponare la falla apertasi e se non si adotteranno azioni concrete gli effetti saranno ovvii.
D'altronde è inconfutabile che l'uomo moderno non può fare a meno delle fonti luminose, anche per motivi di sicurezza, e nessuno vuole tornare all'epoca del buio, neanche l'astronomo o l'astrofilo più incallito, ma sicuramente una politica energetica e dell'illuminazione di nuova concezione, se attuata potrà consentire all'uomo di uscirà vincitore da questa difficile battaglia.
E' quindi inderogabile una legge dello Stato che regolamenti l'emissione luminosa e che rappresenti il punto di riferimento per operare sul territorio.
CAP II - LA TUTELA NORMATIVA
IL DISEGNO DI LEGGE N° 751
Il disegno di legge n. 751, presentato al Senato della Repubblica il 19 giugno 1996 dal Senatore Lino Diana ed altri, avente per oggetto "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ed uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" ,è il terzo di due precedenti versioni presentate alla Camera dei Deputati (n. 1269) ed al Senato (n. 511) rispettivamente nella XI e XII legislatura, non approvati sia per motivi tecnici legati ai contenuti sia per motivi operativi, legati alla breve durata delle suddette legislature.
Anche nell'ultima legislatura non si è addivenuti all'approvazione della legge, che avrebbe consentito un importante passo in avanti verso la risoluzione del problema attribuendo direttive alle pubbliche e civiche amministrazioni in tema di lotta all'inquinamento luminoso e risparmio energetico. Ma questo ddl non è l'unico sull'argomento.
Prima di tutto c'è il disegno di legge n° 4515 che fu presentato alla Camera dei Deputati dall'on. Apolloni. Questo ddl. non è in conflitto con la 751 di cui semmai costituisce un possibile aggiornamento.Il testo introduce alcune novità che tengono conto del dibattito svolto negli ultimi anni nel gruppo di lavoro UNI , della legge della Regione Veneto 22/1997 e delle molteplici esigenze dei costruttori. La proposta di legge 4515 lascia alle norme tecniche UNI (e ai loro futuri aggiornamenti) il compito di stabilire i provvedimenti tecnici per limitare la emissione di luce nel cielo (art. 9), ma, cosa molto importante, fissa alcune misure minime ineludibili. Inoltre aggiunge una serie di disposizioni che sono al di fuori delle competenze delle norme UNI e che sono necessarie per avere degli effetti reali (misurabili). Molte di queste erano già contenute nella 751, altre sono del tutto nuove. Ricordo che lo schema introdotto dalla norma UNI consente di risolvere, tra l'altro, il problema della illuminazione di arredo urbano fortemente sostenuto dai costruttori. Bisonga poi ricordare il disegno di legge 3814 al Senato della Repubblica del 17 Febbraio 1999. Iniziativa dei senatori Secchia, Cozzolino e Monteforte. Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico
Veniamo dunque ai contenuti del ddl. 751.
La proposta legislativa richiamava un insieme di norme già in vigore in altri paesi, tanto da poterla considerare la summa delle leggi antinquinamento luminoso esistenti oggi nel mondo.
Il disegno individuava un certo numero di osservatori astronomici e astrofisici (professionali e pubblici), di rilevanza regionale o interprovinciale, da tutelare con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici nelle sorgenti di luce.
Il testo si articola in sette punti:
1. il primo individua le competenze dello Stato, attribuendogli la funzione di indirizzo e diffusione delle varie problematiche; a nostro avviso è di notevole rilevanza la prevista collaborazione sotto il profilo promozionale con vari Enti di ricerca scientifica ed associazioni tra cui la Società Astronomica Italiana (SAIT);
2. il secondo individua le competenze degli Enti territoriali e degli osservatori astronomici professionali e pubblici: alle Regioni sono assegnati i compiti riguardanti l'aggiornamento dei capitolati tecnici e dei regolamenti e la facoltà di erogare contributi in favore dei soggetti che si adoperino per la pronta ed immediata applicazione della legge; alle Province spetta invece il controllo sul corretto uso dell'energia da parte dei Comuni nonché la redazione di appositi elenchi di enti interessati da Osservatori Astronomici; ai Comuni spetta invece la concreta attuazione della legge sul territorio, con l'obbligo di dotarsi di piani regolatori dell'illuminazione, di adeguare i propri regolamenti edilizi al fine di sottoporre al regime dell'autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, di provvedere al puntuale controllo del rispetto della legge anche in collaborazione degli Osservatori Astronomici e di applicare sanzioni amministrative ai contravventori delle norme della legge; agli Osservatori Astronomici tutelati sono attribuiti compiti di monitoraggio dell'inquinamento luminoso e formulazione di proposte di collaborazione con gli enti territoriali; in particolare, l'articolo 6 prevede la tenuta e l'aggiornamento, a cura della Società Astronomica Italiana di concerto con l'UAI (Unione Astrofili Italiani), di appositi elenchi di Osservatori Astronomici e astrofisici (professionali e pubblici) di rilevanza regionale o interprovinciale da tutelare;
3. il terzo detta i criteri generali per la costruzione ed installazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;
4. il quarto disciplina l'erogazione dei contributi in favore delle civiche amministrazione ricadenti nelle fasce di protezione a tutela degli osservatori;
5. il quinto stabilisce le sanzioni amministrative da applicare nei confronti dei contravventori alle norme della legge;
6. il sesto detta criteri tecnici particolari, più restrittivi, da adottare nella realizzazione degli impianti di illuminazione esterna nelle fasce territoriali di rispetto e di protezione degli osservatori astronomici e astrofisici;
7. il settimo dà la possibilità anche ai comuni, al di fuori delle fasce di rispetto, di applicare le misure più restrittive di cui al punto 6 e stabilisce che la legge entri in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per favorirne una più capillare diffusione sul territorio.
Il testo legislativo proposto rappresenta un ottimo strumento per iniziare concretamente il difficile cammino verso la soluzione del problema soprattutto se si considera il notevole impulso che ne sarebbe potuto derivare per gli Enti territoriali, in particolare per i Comuni che, a nostro avviso, sono gli interlocutori privilegiati nel dialogo in quanto responsabili dell'illuminazione pubblica.
Come tutti i disegni di legge anche questo è però decaduto con la fine della XIII Legislatura; è perciò auspicabile una riproposizione dello stesso in una versione migliorata, ma soprattutto dobbiamo augurarci tempi brevi affinché gli Enti locali possano procedere senza intoppi con l'approvazione di nuovi regolamenti di attuazione.
Bisogna ricordare che per sensibilizzare il Senato nell'iter approvativo del d.d.l., L'Unione Astrofili Italiani ha lanciato negli anni 1997-1998 una raccolta firme che ha portato al cospicuo risultato di 13.000 firme, raccolte in tutto il territorio nazionale. Tale raccolta portò il ddl in commissione, ma non si pervenne ad alcun risultato concreto.
LA PROPOSTA DI LEGGE SUI PARCHI
Le varie proposte di legge nazionali e locali finora presentate o approvate considerano il problema in generale e danno soluzioni che consentono protezione dei cieli bui e grande risparmio energetico; non sempre pongono però la dovuta attenzione alla tutela dall'inquinamento luminoso delle aree naturali protette.
La proposta di legge dell'on. Stefano Semenzato dei Verdi "Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale del paese. Norme per le aree protette in materia di inquinamento luminoso e di istituzione dei punti di osservazione astronomica", presentato nel corso della XIII Legislatura è decaduto con la conclusione della stessa. Tale ddl. rispondeva molto bene all'esigenza di cui sopra e colmava le lacune di tutela presenti nelle proposte di legge precedenti, dando risposte interessanti ai bisogni di astrofili ed ambientalisti per quanto riguarda la salvaguardia delle aree naturali dalle troppe luci. La perdita del cielo stellato è considerata la perdita di un patrimonio naturale, importantissimo per la cultura e per le tradizioni ad esso legate. Finora astrofili ed ambientalisti erano andati avanti su binari paralleli: gli astrofili forse troppo impegnati a guardare in alto, gli ambientalisti troppo impegnati a guardare rasoterra. Questa proposta di legge poteva essere la base di partenza per creare nuove sinergie, ma la fine della XIII Legis. non ha consentito di raggiungere tale risultato, almeno per ora.
Analizziamo i contenuti di tale ddl.
Il disegno di legge era composto da 8 articoli preceduti da un'ampia relazione illustrativa.
I primi due articoli indicavano le finalità della legge e definivano l'inquinamento luminoso e quello ottico.
Molto interessante l'art.3 che, dopo aver indicato compiutamente i limiti di inquinamento consentiti, poneva una serie di divieti e di obblighi che è opportuno esaminare. La lettera h del 1° comma poneva il divieto di istallazione di fasci luminosi roteanti e fissi, di fari laser e giostre luminose, finalizzati a scopi di diversa natura (con la sola esclusione delle insegne di necessario ed indispensabile uso notturno).
Il 4 comma dell'art. 3 indicava i limiti orari di spegnimento parziale (dal 20% al 50% del totale degli impianti) - alle ore 23 in ora solare e alle 24 in ora legale. Il comma 5 prevedeva l'obbligo della certificazione di conformità a carico delle case produttrici di impianti di illuminazione.
Rilevante è il dispositivo dell'articolo 4 che prevedeva l'istallazione nei Parchi di punti di osservazione astronomica e di centri visita didattici. L'articolo prevedeva anche l'onere di organizzare corsi ed attività per le scuole ed i cittadini. Infine era previsto che il Ministero dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione lanciassero una campagna informativa su scala nazionale.
Gli altri articoli seguenti tracciavano i piani di intervento e di copertura finanziaria ed in particolare gli interventi dei due Ministri competenti.
Il presente ddl, sebbene decaduto, torna prepotentemente alla ribalta, alla luce delle ultime vicende che si sono verificate a livello nazionale: l'illuminazione del Pilone dello Stretto di Messina ed il progetto per l'illuminazione del Vesuvio e delle principali oasi naturali della Campania. Se fosse stata approvata questa legge, tali progetti non sarebbero stati neanche avanzati. Da ciò deriva la necessità di recuperare tale disegno.
Segue - Prospettive future
A seguito della raccolta di firme realizzata dall'U.A.I., i tre ddl. appena esaminati passarono all'esame della commissione del Senato (gennaio 2001). I tempi ristretti e la fine della XIII Legislatura non ne consentirono l'approvazione ma nonostante ciò la commissione cercò di raggruppare i testi dei tre disegni in un unico progetto integrato e completo.
A tal fine fu presentato il Disegno di legge n° 4515 al Senato della Repubblica del 7 Marzo 2000. Tentativo di riunificazione delle leggi attualmente depositate nel Parlamento italiano. Su iniziativa del Senatore Semenzato.
Tale ddl. costituisce l'indispensabile base di partenza per la presentazione di nuovi disegni nel corso dell'attuale legislatura. Bisognerà partire da questo progetto integrato e presentarlo in tempi utili alle Camere per l'approvazione, tenendo conto dei risultati ottenuti a livello regionale e locale, laddove sono in vigore normative antinquinamento luminoso.-
LA NORMATIVA UNI
In data 16.7.1998, presso la sede dell'UNI (Ente Nazionale di Unificazione) di Milano, è stata approvata la norma UNI 10819 "Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della luminanza del cielo da luce artificiale". La norma è stata pubblicata nel marzo 1999 ed è tuttora operante. Approvata dopo una lunga ed estenuante trattativa, che ha visto contrapposte le associazioni astrofili ed ambientaliste da un lato e le società illuminotecniche costruttrici dall'altra, non ha valore di legge e si applica agli impianti di illuminazione per esterni (escluse le insegne pubblicitarie dotate di luce propria). Passando ai contenuti, la norma:
* restringe i coefficienti medi di emissione dei singoli corpi illuminanti;
* classifica gli impianti di illuminazione in 5 categorie (A strade, B impianti sportivi e centri commerciali, C impianti di interesse ambientale e monumentale, D impianti pubblicitari luminosi, E impianti di illuminazione temporanei ed ornamentali);
* subordina ad autorizzazione dell'autorità competente l'istallazione di fasci fissi e roteanti verso l'alto (come quelli delle discoteche);
* suddivide il territorio nazionale in tre fasce, di cui una particolarmente protetta (quella attorno agli Osservatori Astronomici);
* dispone la regolamentazione dell'orario di accensione degli impianti.
Le associazioni di astrofili considerano questa norma mediocre, soprattutto in ordine alle difficoltà applicative. Ritengono che nella sede UNI abbiano prevalso gli interessi delle società illuminotecniche e che pertanto questa norma non possa avere effetti concreti.
Altre norme UNI sono:
Norma UNI 9316 - Impianti sportivi - Illuminazione per riprese a colori - Prescrizioni. La norma prescrive i requisiti degli impianti di illuminazione per strutture sportive (stadi, ippodromi, velodromi, etc-..), per la corretta illuminazione e per favorire le riprese televisive.
Norma UNI 10439 - Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato. La norma, pubblicata a Ottobre 1995, prescrive i requisiti degli impianti di illuminazione di strade, per la viabilità con veicoli a motore.
Tali norme hanno un'importanza secondaria.
INQUINAMENTO LUMINOSO E CODICE DELLA STRADA
Le norme UNI e CEI prevedono solo limiti minimi di illuminazione, senza preoccuparsi dei flussi superiori e di quanto viene disperso lateralmente e verso l'alto. Il Codice della Strada, che contiene norme riguardanti fenomeni di abbagliamento e prescrizioni concernenti la pubblicità stradale, non viene quasi mai rispettato. Gli impianti mal progettati, infatti, provocano innumerevoli inconvenienti alla circolazione stradale. Si va da veri e propri abbagliamenti per giungere a quello che viene definito inquinamento ottico, dovuto alla continua sollecitazione dei nostri occhi esposti alla luce diretta delle lampade. I rischi sono davvero molti ma esula da questo lavoro la descrizione degli stessi. In ogni caso è necessario sottolineare che da studi di settore è stato accertato che l'occhio di un autista, durante la notte, è facilmente soggetto all'abbagliamento ottico, in quanto la pupilla è dilatata a causa della poca luminosità ed i muscoli orbitali hanno tempi di reazione meno immediati in fase di contrazione e dilatazione. E' stato inoltre accertato che gli impianti di illuminazione troppo luminosi provocano stanchezza visiva nell'autista, sia perché i muscoli orbitali sono continuamente a lavoro (le pupille, infatti, si dilatano e si contraggono di continuo) e sia perché il soggetto, sottoposto a continue sollecitazioni luminose, può distrarsi.
Molto gravi sono infine i rischi dovuti ai fari roteanti ed ai fari laser che, oltre a distrarre l'autista, possono inavvertitamente essere diretti verso il lunotto di un auto in transito, esponendo il malcapitato ad un fascio luminoso in grado di abbagliarlo per molti minuti (Non bisogna neanche dimenticare i rischi che queste forme di pubblicità provocano, alla circolazione aerea, vista l'altezza che queste luci possono raggiungere). E non bisogna neanche escludere i rischi dovuti ai fari delle auto che sono spesso esageratamente luminosi e non inclinati in maniera adeguata
Insomma, i rischi per la sicurezza sono forti e non sottovalutabili ed il legislatore ha provveduto con una serie di riferimenti contenuti nel codice agli articoli 23, 47 e 51. Molto interessante è l'articolo 23 che si occupa della prevenzione dei fenomeni di abbagliamento ottico. L'art. 23 del Nuovo Codice della Strada testualmente recita: "Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per dimensione, forma, colore, disegno e ubicazione, posso ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione[...]. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento o distrazione [...]".L' utilizzo di questo articolo e' stato molte volte fondamentale per permettere l'emissione di ordinanze di spegnimento di fari fissi o rotanti rivolti verso l'alto. Ecco alcuni esempi di ordinanze emesse sulla base di questo articolo:
Ordinanza del Comune di Bussolengo - ordinanza di spegnimento di sorgenti di luce pericolose di cui all'art. 23, comma I del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e prescrizioni sull'uso di sorgenti luminose esterne agli edifici secondo la L.R. 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso";
Ordinanza del Comune di Desenzano - divieto installazione sorgenti luminose in base all'articolo.23, comma 1 del nuovo codice della strada;
Ordinanza del Comune di Lodi di spegnimento di sorgenti luminose e divieto di installazione e accensione di sorgenti luminose, secondo quanto previsto dall'art.23,comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e sue modifiche ed integrazioni;
Ordinanza del Comune di Marano - divieto di utilizzo di sorgenti luminose di cui all'art. 23, comma I del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e prescrizioni sull'uso di sorgenti luminose esterne agli edifici secondo la L.R. 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso";
Ordinanza del Comune di Marmirolo - divieto di utilizzo di sorgenti luminose di cui all'art. 23, comma I del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
Ordinanza del Comune di Molvena - di divieto di utilizzo di sorgenti luminose di cui all'art. 23, comma I del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e prescrizioni sull'uso di sorgenti luminose esterne agli edifici secondo la L.R. 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso";
Ordinanza del Comune di Nove - di spegnimento di sorgenti luminose e divieto di installazione o accensione di sorgenti luminose, secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 1° del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e prescrizioni all'uso di sorgenti luminose esterne agli edifici secondo quanto stabilito dalla L.R. 27 Giugno 1997 n° 22 recante norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
ART 844 CODICE CIVILE - Immissioni.
1- Il proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità [659 c.p.], avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [674 c.p.].
2- Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Premesso che l'Osservatorio di Asiago è riuscito a far spegnere il faro rotante della discoteca che lo disturbava in base a codesto articolo del Codice Civile, le sue indicazioni sono tali che tali espressioni: "simili propagazioni", "Normale tollerabilità" e "dalle condizioni dei luoghi" rendono la legge estremamente generica e flessibile, tale da utilizzarla per intervenire contro una discoteca che toglie la possibilità di lavorare a delle persone ed ad un centro di ricerca. Per tale motivo ho inserito tale articolo fra le fonti della normativa antinquinamento luminoso.
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE
Si tratta della legge del 9 gennaio 1991 n° 10 recante: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
Questa legge dice che a livello nazionale tutti (enti e privati) debbono fare impianti di ogni tipo, inclusi quelli di illuminazione, applicando iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, per il miglioramento dell'efficienza energetica.
Fare impianti efficienti (non solo efficaci) è l'imperativo di questa legge che ritiene che gli impianti che emettono il 23% in cielo, e chissà quanto fuori dall'area da illuminare, non sono efficienti!
Per tale motivo anche tale legge può essere annoverata fra le fonti della normativa in esame.
I RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
"Il cielo è stato ed è una fonte d'ispirazione per tutta l'umanità. La sua contemplazione si è fatta tuttavia sempre più difficile e, come risultato, comincia oggi ad essere sconosciuto alle nuove generazioni. Un elemento essenziale della nostra civiltà e cultura si sta perdendo rapidamente, e tale perdita colpirà tutti i paesi della Terra."
(Tratto dalla Dichiarazione sulla Riduzione degli Impatti Ambientali Negativi sull'Astronomia IAU/ICSU/UNESCO, Parigi, 2 luglio 1992.)
Il Simposio Ambientale di Vienna "Preservare il Cielo Astronomico", tenutosi nella cittadella dell'ONU, tra il 12-16/7/1999, qualche giorno prima della III conferenza delle Nazioni Unite sull'esplorazione e sugli usi pacifici dello spazio esterno, (UNISPACE III), ha definito lo spazio esterno come "Territorio dell'umanità", da proteggere da contaminazioni di ogni tipo.
LE LEGGI REGIONALI
In attesa dell'approvazione di una legge nazionale, le regioni Lazio, Veneto, Toscana, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta hanno approvato autonome leggi per la lotta all'inquinamento luminoso. Queste leggi, molto diverse fra loro, sono il frutto del lavoro delle associazioni astrofili nazionali e locali ed i risultati che stanno ottenendo rappresentano validi esempi di quanto sarà possibile ottenere con l'approvazione della legge nazionale. Altre regioni sono in procinto di approvare provvedimenti e leggi simili, e fra queste la Campania. Ecco l'elenco delle leggi e dei progetti di legge:
La Legge della Regione Veneto del 22 Giugno 1997 n° 22 è stata la prima legge contro l'inquinamento luminoso approvata nel nostro Paese. Il suo scopo dichiarato è quello di proteggere l'ambiente, gli Osservatori e i siti astronomici. Nel suo contenuto è molto simile a quella più recente approvata dalla Regione Toscana, esaminata in dettaglio nel prossimo paragrafo
La legge della Regione Valle d'Aosta: è stata la seconda legge contro l'inquinamento luminoso approvata nel nostro Paese. Il suo scopo dichiarato è quello di proteggere l'ambiente, gli Osservatori e i siti astronomici ma lo scopo effettivo non è proprio lo stesso della legge precedente. Tale legge è stata fortemente criticata per i suoi richiami legislativi alla normativa UNI che all'epoca della sua approvazione non era stata ancora definita.
Legge della Regione Lombardia n.17 del 27/03/00 - Elaborata da "CieloBuio" Coordinamento per la protezione del cielo notturno (C.P.C.N.).
Legge della Regione Lazio n.13 del 13/04/00. Realizzata e curata dell'IDA (International Dark Sky Association) Italia e del suo presidente Avv. Mario Di Sora Questa legge è un adattamento del ddl n° 751 del Senato. Infatti anche questo disegno di legge nazionale è stato predisposto dall'Avv. Mario di Sora. Quindi si rimanda al ddl. n° 751 per i contenuti.
Legge della Regione Piemonte n. 438 - "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche". elaborata dalle associazioni astrofili ed ambientaliste Piemontesi, è stata completamente stravolta. Sono stati stravolti gli obiettivi per cui era stata elaborata tanto da essere unanimamente considerata una legge mediocre e facente gli interessi delle società di illuminotecnica.
Legge della Regione Toscana n.37 del 21/03/00 - "Norme per la prevenzione dell'Inquinamento Luminoso" elaborata dal Coordinamento delle Associazioni Astrofili della Toscana (C.A.A.T.). Per il suo contenuto è la più attuale ed efficace fra le leggi presenti. Tiene conto anche del ddl. sui parchi di cui sopra e si ispira al ddl n° 4505 presentato al Senato.
PROGETTI DI LEGGE REGIONALI
Allo stato attuale questi sono i progetti di legge presentati:
Legge della Regione Sardegna n.448 - presentata dal Consigliere regionale DIANA il 6 agosto 1998 "Norme per la protezione dall'inquinamento luminoso ai fini dell'osservazione astronomica del cielo"
Allo stato attuale la sua approvazione risulta sospesa.
Legge della Regione Campania - Presentata il 20 maggio 2001 a cura del coordinamento delle associazioni astrofili della Campania, è il frutto del lavoro di Massimo Corbisiero (coordinatore di Astrocampania) e di Pasquale Ago (presidente dell'Associazione Astrofili Aurunca Onlus)
LA LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA
Legge della Regione Toscana n.37 del 21/03/00
La proposta di legge è costituita da 13 articoli. Come fini principali ritroviamo all'art.1: il contenimento dei consumi energetici derivanti dall'uso di illuminazione esterna, pubblica e privata; la scelta adeguata delle sorgenti di luce e la tutela dei siti di Osservatori Astronomici professionali e non professionali di rilevanza regionale e provinciale; la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale.
Gli artt. 2 e 3 individuano le deleghe all'Amministrazione Regionale: indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento, nonché funzioni di diffusione dei principi generali della legge (in collaborazione con il C.A.A.T., le associazioni ambientaliste e l'Osservatorio di Arcetri) e controllo sulla sua applicazione a livello territoriale regionale.
Le funzioni di competenza regionale sono delegate all'Assessorato all'Ambiente, tramite l'Agenzia Regionale per l'Energia e il Comitato Regionale per l'Energia, organi previsti dal Piano Regionale dell'Energia.
L'art.4 affida alle Provincie il ruolo di propagandare capillarmente la conoscenza dei principi della legge nonché, qualora esiste un Osservatorio tutelato nel loro territorio, quello di redigere l'elenco dei Comuni che alla stessa devono uniformarsi nei tempi previsti.
I Comuni, art.5, garantiscono l'applicazione della legge, emettono ordinanze per rendere uniforme l'uso di determinate sorgenti di luce ed applicano le sanzioni amministrative, previste all'art.9, nei confronti di coloro i quali non ottemperano a quanto disposto.
I Comuni della Toscana sono stati "idealmente" suddivisi in due gruppi: nel primo sono compresi quelli con più di 50.000 abitanti e quelli compresi nelle fasce di rispetto degli Osservatori Astronomici tutelati dalla legge; nel secondo gruppo sono compresi i restanti Comuni della regione.
Per i due gruppi sono indicati tempi e modalità di adozione diversi per l'adeguamento alle disposizioni previste all'art.5: due anni per i Comuni con più di 50.000 abitanti e quelli compresi nelle fasce di rispetto degli Osservatori Astronomici tutelati; quattro anni per i restanti Comuni della Toscana.
Ruolo di notevole impulso viene affidato dall'art.6 agli Osservatori che procederanno al monitoraggio dei siti, individuando le sorgenti di luce, non rispondenti alle norme, esistenti nelle fasce di rispetto, nonché proporranno le fasce di rispetto per i singoli Osservatori Astronomici tutelati.
Le fasce di rispetto sono proposte sulla base della posizione geografica (distanza da centri abitati e consistenza di questi), della dotazione strumentale e della attività prevalente (didattica, divulgazione, ricerca).
L'art.7 detta criteri precisi a cui dovranno uniformarsi costruttori, importatori e fornitori di materiale da illuminazione. Limitazioni vengono poste in ordine alla illuminazione di monumenti, piazzali, svincoli ferroviari e stradali, impianti sportivi.
Nell'art.10, riguardante le disposizioni relative alle zone tutelate, viene tra l'altro disposto il divieto di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo, come quelli utilizzati da molte discoteche, in tutto il territorio regionale. I Comuni potranno inoltre stabilire i requisiti di forma, potenza e orario di funzionamento delle insegne pubblicitarie luminose.
Sotto il profilo dell'adeguamento, va detto che esso dovrà partire entro 24 mesi dalla entrata in vigore della legge nelle zone comprese nelle fasce di rispetto e nei Comuni vincolati dalla Legge n°10/1991 alla redazione del Piano Energetico Comunale.
Innovativo, rispetto alle proposte di legge sino ad ora elaborate a livello nazionale e regionale, è quanto disposto all'art.11, il quale prevede la istituzione di zone attrezzate e tutelate da fonti di inquinamento luminoso localizzate all'interno di Parchi naturali e Aree protette (i cosiddetti Parchi delle Stelle).
I REGOLAMENTI COMUNALI
I regolamenti comunali sono attualmente gli strumenti più potenti nelle mani delle associazioni per combattere l'inquinamento luminoso soprattutto laddove non siano state approvate leggi regionali. Molte sono le città che si sono dotate di questi regolamenti e fra queste ricordiamo in particolare le città principali della provincia di Frosinone e le città di Scandicci, Ladispoli, e Civitavecchia. In particolare in questa ultima città sono stati compiuti accurati studi scientifici ed economici per constatare gli effetti di tale Regolamento e da questi si evincono risultati incredibili sia in tema di risparmio energetico (risparmio annuale di 360 milioni di lire) sia in termini scientifici (miglioramenti nella visibilità delle strade, del cielo ecc.)
Per incentivare la presentazione e l'approvazione di tali regolamenti, la Commissione Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani ha stilato un Regolamento Comunale Normalizzato che con poche e mirate modifiche può essere presentato in ogni Comune italiano.
Il Regolamento consta di 5 articoli che fissano i limiti ed i criteri per la realizzazione di Impianti di illuminazione pubblica e privata. La legge si occupa sia degli impianti realizzati prima dell'approvazione del regolamento sia di quelli costruiti successivamente. Negli altri articoli si regola il regime autorizzativo dei regolamenti, la prevenzione ed i controlli successivi all'approvazione. Infine c'è un articolo con le sanzioni e le disposizioni finali.
IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI
In questo settore ambientale, più che in altri è importantissimo il ruolo delle associazioni. La differenza è che in questo campo le storiche associazioni ambientaliste italiane (WWF, Legambiente, Italia Nostra, Lipu, Verdi ecc.) hanno svolto e svolgeranno un ruolo secondario, essendo affidato alle associazioni di astronomi ed astrofili (astronomi dilettanti) il ruolo centrale. Tali associazioni, ed in particolare quelle a livello Nazionale (Sait, UAI, IDA, CieloBuio), sono costituite da esperti e ricercatori che conoscono a fondo i vari aspetti del problema e sono quindi in grado di svolgere accuratamente il proprio compito. Alle associazioni spetta il ruolo di predisporre e presentare proposte di Legge nazionali e regionali, Regolamenti comunali, e di controllare il rispetto delle normative in vigore. Le associazioni organizzano convegni, dibattiti, pubblicano articoli e libri e lanciano iniziative nel mondo scolastico e pubblico per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. Non bisogna dimenticare l'opera di assistenza ad istituzioni come l'UNI e le commissioni parlamentari e regionali e le raccolte di firme effettuate. Insomma un fulgido esempio di come le associazioni possano contribuire alla tutela, anche normativa, dell'ambiente.
CAP III - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA
LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Il 20 maggio scorso è stata presentata alla Regione Campania una proposta di legge regionale, recante "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso a tutela dell'ambiente, per il risparmio energetico nelle illuminazioni esterne e per la tutela dell'attività svolta dagli Osservatori astronomici professionali e non professionali", opera del Coordinamento delle Associazioni Astrofili della Campania ed in particolare di Massimo Corbisiero e Pasquale Ago. Il progetto consta di 16 articoli e vari allegati. Nella sua composizione ricalca fortemente il ddl. n° 4505 presentato al Senato della Repubblica ed in particolare la legge regionale della Toscana. Si tratta cioè di una via di mezzo fra queste leggi, maturata alla luce delle esperienza ottenute. Una legge molto precisa nei suoi riferimenti tecnici e corredata di una completa collezione di allegati integrativi. Altra caratteristica, unica nel suo genere, è la previsione di una commissione tecnica per l'aggiornamento e l'attuazione della legge (composta da esperti della regione e da esponenti delle associazioni). Se approvata (ipotesi che alla luce degli sviluppi della vicenda Vesuvio sembra molto remota), rappresenterebbe la più aggiornata legge sull'inquinamento luminoso approvata in Italia.
LA VICENDA DEL VESUVIO
Il 5 Luglio scorso, sulla testata del quotidiano "Il Mattino", un articolo a firma di Franco Mancusi illustrava un progetto Regione Campania - ENEL per illuminare a giorno il Vesuvio ed alcune oasi naturali della Campania.
Il progetto è opera dell'assessore all'urbanistica Marco Di Lello. Nei piani della Regione, una volta espletati i preliminari giuridici, si
procederà subito, attraverso la sistemazione di grossi fari in grado
d'illuminare non soltanto la zona craterica, come un vero e proprio
edificio monumentale, ma anche sentieri attrezzati per suggestive
passeggiate notturne (in attesa del ripristino dell'antica "funiculì
funiculà") e persino gli spazi interni della bocca vulcanica, lì dove le
temperature delle fumarole lo consentiranno. Con l'Enel, protagonista
dell'operazione, sarà definito un piano di più vasta portata, per la
valorizzazione di alcune oasi dei monti Lattari, degli angoli più
incantevoli della Costiera Sorrentina e di quella Amalfitana.
Non ancora definita, ma comunque considerevole, la spesa, che potrebbe essere distribuita attraverso una serie di capitoli finanziari non soltanto regionali. Ora, posto che sulla base di quanto detto sembra evidente l'assurdità di un tale progetto, che almeno nelle entusiastiche parole del giornalista Mancusi dovrebbe dar vita ad: " Un colpo d'occhio entusiasmante, per una inedita cartolina by night, destinata a conquistare l'attenzione dei turisti di tutto il mondo.", volendo, per onestà di ricerca, astenermi dall'esprimere le mie personali opinioni sul progetto, mi limito a riportare in parte una lettera di Fulco Pratesi (presidente WWF), che a mio giudizio illustra e condensa in maniera lucida ed ordinata le concezioni mie e di tutte le persone che intendono l'amministrazione pubblica come qualcosa di razionale e sensato.
"Il Postino" Massimo Troisi, intendendo mandare a Neruda testimonianze
registrate della propria bellissima terra, con una tenerissima ingenuità
alzava di notte un microfono e diceva "cielo stellato".
Ma ci pensate ad affacciarsi da Posillipo e vedere il Vesuvio illuminato
non dalle piccole luci delle abitazioni con la loro suggestione da presepe,
né dai chiaroscuri della luna, ma da potenti sistemi artificiali?
Un'immagine da baraccone americano che per niente si sposa con lo
straordinario contesto paesaggistico del Golfo rimasto, nonostante tutto,
di enorme bellezza. Ed allora, perché illuminare il Vesuvio e non Capri, o
Procida... Ischia... cos'altro? Anche di queste altre bellezze si potrebbe
"apprezzare" la vista da Napoli! Che senso ha tutto ciò? Nessuno.
Non per fare ancora una volta la figura dell'ambientalista petulante, ma la
proposta pone un'altra riflessione su quanto poco teniamo in considerazione
i nostri consumi elettrici e, conseguentemente, le emissioni dei cosiddetti
gas serra che hanno determinato e determinano i cambiamenti climatici in
atto.
Al di là di ogni considerazione estetica, dovremmo davvero spegnere tutto
ciò che non è strettamente necessario per diminuire i nostri consumi
energetici.
Va poi considerato che il Vesuvio è un Parco Nazionale. Che l'illuminazione
artificiale alteri i comportamenti animali è cosa nota: dai polli in
batteria al disorientamento delle tartarughe gli esempi che si possono fare
sono molti. Indubbiamente, quindi, l'illuminazione notturna del Vesuvio
avrebbe una conseguenza sulla fauna di un Parco Nazionale. Un caso di
riferimento a tale proposito c'è ed è il Parco Regionale del Ticino, in
Lombardia, che ha analizzato le conseguenze negative sui sistemi naturali a
causa dell'illuminazione dell'Aeroporto di Malpensa. Eppure, qui non ci
sono jet da fare atterrare, ma semmai turisti da richiamare. Anche in
questo caso siamo di fronte all'omologazione culturale: a Napoli non basta
più il proprio strabiliante centro storico, o i mille luoghi incantevoli
della città, le vedute mozzafiato, i musei ed i ristoranti, occorre
qualcosa di clamoroso, di americano. La domanda turistica chiede cose
sensazionali, di "grana grossa", che necessitano di poca attenzione, che si
possono portar via con una semplice fotografia. Ecco che subito c'è
qualcuno pronto ad offrire tutto questo.
Ma non ci si vuole limitare al Vesuvio. Si propone poi d'illuminare i Monti
Lattari. Questo è davvero assurdo: i Lattari non sono stati ancora
istituiti come Parco Regionale, processo che potrebbe davvero portare ad
una loro valorizzazione, e invece si pensa a ben altri progetti. E il
problema è proprio qui, per il Vesuvio come per i Lattari, non per tutti il
termine "valorizzare" ha lo stesso significato; richiamare i turisti con
una scenografia ad arte costruita, non importa a scapito di cosa, ha più
valore di qualunque altra ipotesi più legata ai processi naturali, alla
storia ed all'identità dei luoghi.
La polemica è solo all'inizio: decine, centinaia di lettere sono pervenute al Mattino e agli assessori competenti; il coordinamento regionale delle associazioni astrofili della Campania ha firmato il 15 luglio scorso un protocollo d'intesa la lotta al progetto e sono in cantiere molte iniziative per protestare contro gli enti promotori. A mio parere va comunque rilevata la contraddittorietà della proposta con il disegno di legge regionale presentato il 20 maggio scorso. Se tale ddl. giungesse ad approvazione, il "Vesuvio illuminato" diverrebbe "ipso iure" fuori legge. In secondo luogo va rilevato che l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (ente che deve esprimere il suo vincolante parere positivo su qualsiasi realizzazione di questo tipo) ha già espresso il suo dissenso totale sull'argomento per iniziativa del suo direttore generale. Il fatto che il progetto sia stato avviato prescindendo totalmente dal parere dell'Ente Parco è un ulteriore conferma dell'irrazionalità dello stesso.
Lavoro ultimato il 20.7.2002
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